ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.2

DETRAZIONI IRPEF: DAL 2020 VALIDE SOLO SE PAGAMENTO TRACCIATO Come già riportato nella nostra Circolare n. 1 per poter detrarre le spese in dichiarazione occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.). Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti. Invitiamo quindi a conservare le ricevute di pagamento delle spese sostenute allegandole alle relative fatture. Così dovranno essere consegnate al nostro Studio per la prossima dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020. Elenco spese detraibili al 19%: spese sanitarie (tranne acquisto medicinali) spese veterinarie interessi per mutui premi assicurazione vita e infortuni erogazioni liberali spese per istruzione spese funebri spese per addetti all’assistenza personale spese per attività sportive per ragazzi spese per intermediazione immobiliare spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari riscatto di laurea spese asili nido abbonamenti servizi trasporto pubblico

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Circolare n.1

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020 Il 2020 si preannuncia ricco di novità in campo fiscale. Infatti, accanto a norme già note quali, ad esempio, l’obbligo di emissione e trasmissione dei corrispettivi con modalità telematiche per commercianti e artigiani – molte novità fiscali, con-tenute nella manovra 2020 entrano in vigore dal 1° gennaio. Dai nuovi bonus sotto forma di detrazioni, quale è il bonus facciate, o di crediti d’imposta, quale il pacchetto di “Impresa 4.0”, fino al debutto dei nuovi limiti per fruire del regime forfetario. In sintesi, dunque, si evidenziano le principali novità. NOVITA’ PER TUTTI I CONTRIBUENTI DETRAZIONI IRPEF Occorre fare attenzione alle nuove regole per poter detrarre le spese in dichiarazione. Infatti, occorre tener a mente che per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.). Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quel-le per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti. Rimanendo in tema detrazioni, da ricordare anche che, sempre dal 1° gennaio 2020, esse vengono rimodulate con alcuni limiti. In particolare, esse spettano: a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Anche in questo caso, sono previste eccezioni: infatti, tali limiti non valgono (e, quindi, la detrazione compete nell’intero importo) per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie. EDILIZI Viene prevista la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In particolare, viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristruttura-zione edilizia (indicati al comma 1 dell’art. 16-bis TUIR), per un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro. Prorogato fino alla fine del 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elet-trodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, l’agevolazione può essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gen-naio 2019. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Viene mantenuto in vigore per tutto il 2020 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Anche nel 2020 la detrazione sarà pari al: 1) 50% per: – l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; – l’acquisto e posa in opera di schermature solari; – la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 2) 65% per: – l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; – interventi di coibentazione dell’involucro opaco; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato; – sistemi di building automation; – collettori solari per produzione di acqua calda; – sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; – l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; – l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non potrà essere superiore a 100.000 euro e potrà essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. BONUS FACCIATE Viene istituito per il 2020 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese docu-mentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. SCONTO IN FATTURA Il meccanismo dello sconto introdotto con il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) viene limitato agli interventi di riqualifica-zione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro. DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro. DEDUCIBILITA’ IMU Deducibilità IMU Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal de-creto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%. Si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria,

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Circolare n.18

OBBLIGO POSSESSO DI FIRMA DIGITALE PER LEGALI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA’ E DITTE INDIVIDUALI ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO Questa comunicazione è rivolta a tutti coloro che hanno una posizione presso la Camera di Com-mercio, quindi ci rivolgiamo principalmente a tutti i legali rappresentanti delle società (Spa, Srl, Snc e Sas) e a tutti gli imprenditori individuali. Come è noto, attualmente i soggetti che devono presentare denunce, iscrizioni, depositi al Registro Im-prese e non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale, possono delegare un altro soggetto (es. commercialista / notaio) munito di firma digitale avvalendosi di una apposita “procura speciale” che deve essere sottoscritta in via autografa e accompagnata dalla scansione del documento di identità del delegante. Ora i tempi sono maturi per la completa telematizzazione delle procedure di firma. Pertanto, nell’ambito della riorganizzazione delle procedure di trasmissione delle pratiche telematiche, si informa che dal 2 dicembre 2019 l’Ufficio del Registro delle Imprese non accetterà più domande cui sia allegato il file con la delega di firma dell’intermediario, cioè la cosiddetta “procura speciale”. Dal  dicembre 2019 infatti i soggetti obbligati o legittimati alla presentazione di domande o atti da de-positare in camera di commercio (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) si dotino per tempo di un dispositivo di firma digitale. COME FARE PER OTTENERLO ? Per poter ricevere il dispositivo di firma digitale si può procedere in due modi: Recarsi di persona (non è ammessa delega) presso gli sportelli polifunzionali di qualsiasi sede della Camera di Commercio, muniti di un documento d’identità valido, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica, richiedendo il rilascio di un TOKEN. Il pagamento non può essere effettuato in contanti, ma solo tramite bancomat, carte di credito (no American Express), carte di debito, smartphone, bonifi-co da effettuarsi almeno 3 giorni lavorativi prima del ritiro, su IBAN IT56Q0569601600000060000X87, presentando alla richiesta l’attestazione di pagamento. A partire dal 2 dicembre 2019, secondo le ultime informazioni che abbiamo ricevuto dalla Camera di Commercio, anche noi saremo abilitati per richiedere il dispositivo di firma digitale (TOKEN) per conto dei nostri clienti, facendoVi sottoscrivere modulistica precompilata. Resta inteso che qualora vogliate usufruire di questo nostro servizio, ma avete in previsione di dover depositare pratiche camerali o fare atti presso notai che richiedono un deposito in camera di commercio nei primi giorni di dicembre 2019, Vi consigliamo di dotarvi per tempo andando a richiedere il Token direttamente allo sportello della camera.

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Circolare n.17

PAGAMENTI TRACCIATI: RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO Il contribuente (impresa e professionista) in grado di assicurare all’Agenzia delle Entrate la massima tracciabilità di tutte le operazioni può beneficiare di un regime premiale che comporta la riduzione dei termini di accertamento di due anni. In questa ipotesi il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, risulterebbe essere il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per godere di questo beneficio è necessario garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a € 500,00 e richiede l’emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico (i forfetari dovranno quindi anche loro emettere ugualmente fattura elettronica). L’effettuazione anche di un solo pagamento oltre il limite determina la decadenza dai benefici fiscali. Per quanto riguarda i pagamenti frazionati, è necessario valutare se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. I verificatori dovranno valutare la singola operazione e, avendo riguardo alla tipologia di spesa, comprendere se il frazionamento sia stato effettuato o meno con intenti elusivi. Si consideri il caso in cui un professionista debba pagare una fattura relativa alla somministrazione di alimenti e bevande pari a 600 euro ed effettui due pagamenti in contanti, in giorni diversi, pari a 300 euro cadauno. In tale ipotesi è evidente la finalità del contribuente che ha “suddiviso” il pagamento in due tranches al solo fine di “eludere” il limite anzidetto. Viceversa, se il contribuente ha ricevuto una fattura di 900 euro, le cui condizioni di pagamento sono stabilite, rispettivamente, a 30, 60 e 90 giorni data fattura, è intuibile come il frazionamento del pagamento non rivesta finalità elusive. Il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell’ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500 euro il regime premiale sarà applicabile. Nel caso Vi troviate in queste condizioni siete pregati di contattarci urgentemente al fine di procedere ad effettuare l’opzione per aderire al regime premiale presente nel Modello Unico 2019 (redditi 2018).

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Circolare n.16

MODELLO ENPAM, CASSA FORENSE e CASSA GEOMETRI RINVIATO AL 30 SETTEMBRE A seguito della proroga al 30 settembre 2019 per il versamento delle imposte sui redditi per i contribuenti soggetti ai nuovi modelli ISA (indice sintetico di affidabilità fiscale, cioè gli ex studi di settore), a tale data è stato prorogato anche il termine per inviare all’Enpam il modello D per tutti i medici e gli odontoiatri. La scadenza rimane invece al 31 luglio, ad esempio, per i medici che fanno esclusivamente attività libero professionale intramoenia  e per gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale. Stessa proroga al 30 settembre è stata confermata anche per il versamento dei contributi in autoliquidazione della prima rata del Modello 5/2019 dovuti alla Cassa Forense. La proroga al 30.9.2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla relativa Cassa di previdenza e assistenza (Cassa Geometri).

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Circolare n.15

PROROGA SCADENZA TASSE PER CHI E’ SOGGETTO AGLI ISA Il DL 34/2019 ha previsto lo slittamento dei versamenti delle imposte (e diritto camerale) dal 1° luglio al 30 SETTEMBRE 2019 senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda unicamente i titolari di partita Iva soggetti agli ISA (compresi i soci di società di persone). Si attendono ancora disposizioni precise circa il nuovo calendario per chi vorrà rateizzare gli importi dovuti.

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Circolare n.14

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 31 maggio 2019 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 1° trimestre 2019. Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto prima il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno). Ricordiamo le altre scadenze: 16 settembre 2019 per il 2° trimestre 2 dicembre 2019 per il 3° trimestre 28 febbraio 2020 per il 4° trimestre INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019 Dal 1.07.2019 i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico (in alternativa, possono utilizzare un server telematico) al fine di procedere all’invio degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Dal 1.01.2020 l’obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d’affari. Le categorie interessate sono essenzialmente commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani. Scontrino cartaceo e ricevuta fiscale vanno in pensione, sostituiti dallo scontrino digitale. Al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Dobbiamo ricordare che per i soggetti interessati resta fermo l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente: ovviamente, la fattura non potrà che essere in formato elettronico. Ma ciò che più preoccupa è l’impatto che potrà avere nell’organizzazione degli esercenti, i quali dovranno far fronte all’adeguamento dei vecchi registratori di cassa o alla loro sostituzione. Gli esclusi Molte le categorie escluse per il 2020 dal processo di digitalizzazione, tra le quali quelle già “monitorate dallo Stato” come i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dei Monopoli di Stato. Esclusione prevista anche nei confronti dei produttori agricoli, dei giornalai, degli operatori del settore scommesse e new slot e per i ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. All’inizio probabilmente saranno esonerate anche alcune zone d’Italia, da individuare con decreto del Ministero dell’Economia, per oggettive problematiche di copertura di rete. Sono previste agevolazioni fiscali per gli operatori, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Condizione richiesta per avere diritto al credito, è l’effettuazione del pagamento con modalità tracciabile della spesa per l’acquisto o l’adattamento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. Il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate è il 6899. Il credito utilizzato dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo alla fruizione e fino a completo utilizzo del credito stesso. Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa e se il comportamento persiste per un quinquennio, si potrà rischiare addirittura la sospensione dell’attività. PASSAGGIO DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA Gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA hanno soppiantato gli studi di settore, al fine di consentire al contribuente di determinare il proprio indice di affidabilità fiscale in una scala compresa tra 1 e 10: un elevato indice di affidabilità consente al contribuente di fruire di particolari agevolazioni fiscali. Le funzioni degli ISA non si discostano di molto da quelle dei precedenti studi di settore, ossia sono volti a determinare, tramite l’elaborazione dei dati contabili ed extracontabili forniti dal contribuente, degli indici di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale del singolo contribuente. In funzione del risultato conseguito dalla singola elaborazione rispetto al risultato atteso per lo specifico settore di attività, il contribuente riceve l’assegnazione di un punteggio di affidabilità fiscale, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 10. Al contribuente che consegue un basso indice di affidabilità è consentita la possibilità di incrementare il risultato conseguito tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi rispetto a quelli risultanti dalle proprie scritture contabili, effettuando una sorta di “adeguamento” dei vecchi studi di settore. I maggiori ricavi indicati consentono di migliorare l’indice di affidabilità e, di conseguenza, fruire di varie agevolazioni premiali in funzione del valore conseguito. Tali maggiori componenti, tuttavia, concorrono anche alla determinazione delle base imponibile di imposte sui redditi, IRAP e del volume d’affari IVA. QUALI VANTAGGI ? Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’IVA, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018); esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020); esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno); anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72. In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5, è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, oltre alla determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato). Per i periodi d’imposta di applicazione degli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi (per esempio, un maggior volume IVA, con versamento dell’imposta da effettuare mediante F24 utilizzando il codice tributo 6494) finalizzati al miglioramento della proprio profilo di affidabilità, per accedere al regime premiale. Il provvedimento anche i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Nello specifico, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a

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Circolare n.13

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it, > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contribuzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2019. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna della documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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Circolare n.12

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE SU FATTURE ELETTRONICHE SCADENZA 23 APRILE 2019 A seguito della novità dell’introduzione della fattura elettronica obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2019 (ad eccezione di alcune casistiche particolari), l’imposta di bollo – dell’importo di 2 euro per ciascuna fattura e dovuta nei casi previsti dalla norma – deve essere assolta in modalità virtuale. È, pertanto, necessario che, nelle ipotesi in cui l’operazione debba assolvere, per le motivazioni normative previste (ad esempio, fattura esente IVA) l’imposta di bollo, se ne dia evidenza all’atto della predisposizione del file XML, tramite la compilazione dell’apposito campo previsto dal tracciato telematico stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757. Primo versamento entro il 23 aprile 2019 Il versamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo. Al fine di consentire il pagamento, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare della somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia. Alla data in cui scriviamo tale servizio NON E’ ANCORA ATTIVO. Da informazioni ricevute pare sia attivato dal 10 aprile 2019. Il versamento sarà effettuato tramite il modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario grazie ad una nuova funzione, che sarà anch’essa messa a disposizione nell’area riservata Agenzia delle Entrate del contribuente. Il primo adempimento dovrà essere effettuato entro il 23 aprile, poiché il 20 cade di sabato e domenica e lunedì sono due giorni festivi.

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Circolare n.11

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI ENTRO IL 18 MARZO 2019 Entro il 18.03.2019 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.   SOGGETTI INTERESSATI Società di capitali S.r.l. S.p.a. S.a.p.a. Altri soggetti obbligati Società di capitali in liquidazione ordinaria. Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. Società consortili Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. Soggetti esonerati Società cooperative. Società di mutua assicurazione. Consorzi che non hanno la forma di società consortile. Società di capitali dichiarate fallite Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall’art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato “senza spese”. Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa. Trasferimento della sede sociale Se la società, effettuato il versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è tenuta a effettuare un ulteriore versamento. IMPORTO Misura forfettaria Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2019 Fino a € 516.456,90 € 309,87 Oltre € 516.456,90 € 516,46 VERSAMENTO Mod. F24 – sezione Erario Codice tributo 7085 Entro il 18.03.2019 Periodo di riferimento 2019 Compensazione L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

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