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Circolare n.1

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 1 del 02.01.2020]

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020

Il 2020 si preannuncia ricco di novità in campo fiscale. Infatti, accanto a norme già note quali, ad esempio, l’obbligo di emissione e trasmissione dei corrispettivi con modalità telematiche per commercianti e artigiani – molte novità fiscali, con-tenute nella manovra 2020 entrano in vigore dal 1° gennaio. Dai nuovi bonus sotto forma di detrazioni, quale è il bonus facciate, o di crediti d’imposta, quale il pacchetto di “Impresa 4.0”, fino al debutto dei nuovi limiti per fruire del regime forfetario. In sintesi, dunque, si evidenziano le principali novità.

NOVITA’ PER TUTTI I CONTRIBUENTI
DETRAZIONI IRPEF
Occorre fare attenzione alle nuove regole per poter detrarre le spese in dichiarazione.
Infatti, occorre tener a mente che per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.).
Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quel-le per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti.
Rimanendo in tema detrazioni, da ricordare anche che, sempre dal 1° gennaio 2020, esse vengono rimodulate con alcuni limiti. In particolare, esse spettano:
a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Anche in questo caso, sono previste eccezioni: infatti, tali limiti non valgono (e, quindi, la detrazione compete nell’intero importo) per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

EDILIZI
Viene prevista la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
In particolare, viene confermata fino al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristruttura-zione edilizia (indicati al comma 1 dell’art. 16-bis TUIR), per un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro.
Prorogato fino alla fine del 2020 anche il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elet-trodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisti che si effettueranno nel 2020, l’agevolazione può essere fruita relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gen-naio 2019. La detrazione dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione.
Viene mantenuto in vigore per tutto il 2020 anche l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Anche nel 2020 la detrazione sarà pari al:
1) 50% per:
– l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

2) 65% per:
– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
– sistemi di building automation;
– collettori solari per produzione di acqua calda;
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
– l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Lo sconto non potrà essere superiore a 100.000 euro e potrà essere ottenuto a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

BONUS FACCIATE
Viene istituito per il 2020 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese docu-mentate, sostenute, nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968.
La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

SCONTO IN FATTURA
Il meccanismo dello sconto introdotto con il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) viene limitato agli interventi di riqualifica-zione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro.

DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE
Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

DEDUCIBILITA’ IMU
Deducibilità IMU Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal de-creto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%.
Si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a de-correre dal 2022.

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi ammi-nistrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI)

UTILIZZO DEL CONTANTE
Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
– a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.
PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE CON PAGOPA
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità pagoPA.

NOVITA’ PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

REGIME FORFETARIO
Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisi-che esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
– hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme ero-gate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell’an-no precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Nel limite di 30.000 euro vanno considerate eventuali pensioni percepite dal contribuente, le quali si considerano a ogni effetto redditi da lavoro dipendente. La conclusione è la medesima anche per le somme percepite a titolo di pensione riferi-bili ad annualità pregresse come nel caso, ad esempio, del riscatto volontario del trattamento di fine rapporto depositato presso un fondo pensione, come tale soggetto a tassazione separata.
La verifica del suddetto limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.
La verifica sull’eventuale superamento della soglia deve essere riferita all’anno precedente a quello in cui si valuta la possibilità di accedere al regime forfetario, senza che a tal fine possa in alcun modo rilevare un evento verificatosi in un periodo d’imposta successivo.
Il ripristino della condizione di incompatibilità comporterà che molti contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime forfetario non lo potranno più applicare il prossimo anno in caso di titolarità di redditi superiori alla predetta soglia.
Ad esempio
Se nel 2019 un lavoratore ha percepito redditi da lavoro dipendente pari a 35.000 euro, derivanti da un unico rapporto lavo-rativo, l’applicazione del regime forfetario risulterà preclusa già nel 2020.
In caso di superamento del limite di 30.000 euro, l’esclusione dal regime forfetario si verifica a decorrere dal periodo d’imposta successivo rispetto al verificarsi di tale evento.
Ad esempio
Se, dopo aver aperto la partita IVA nel 2020, il contribuente avviasse nel medesimo anno un nuovo rapporto di lavoro di-pendente, percependo redditi ad esso afferenti in misura pari a 50.000 euro, l’applicazione del regime forfetario per l’attività autonoma cesserebbe dal periodo d’imposta 2021, con conseguente obbligo, a partire da tale anno, di applicare il regime ordinario con esercizio della rivalsa IVA e assoggettamento dei compensi a ritenuta d’acconto.
Da ultimo si evidenzia che il riferimento della norma alla soglia limite di 30.000 euro per l’applicazione del regime forfeta-rio da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati è scollegata da ogni vincolo di prevalenza reddituale.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Obbligo, generalizzato per tutti gli esercenti attività commerciali e assimilati (alberghi, ristoranti, artigiani, ecc.) di emettere lo scontrino elettronico. Non si tratta di una novità assoluta essendo in vigore per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro già dal 1° luglio 2019.
Inoltre, sino al 30 giugno 2020, non si viene sanzionati se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (si ricorda che la regola generale prevede che la trasmis-sione avvenga non oltre il dodicesimo giorno successivo alla chiusura giornaliera).

RIVALUTAZIONE DEI BENI E PARTECIPAZIONI
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggetta-to a un’imposta sostitutiva. Nel dettaglio:
– si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva, prevedendo un’unica aliquota all’11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
– si aumenta dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
– si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivaluta-zione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%.

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI
Ridefiniti gli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali, con la trasformazione del super e iper ammorta-mento in un credito d’imposta.
Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produtti-ve ubicate nel territorio dello Stato, effettuali dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il paga-mento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi:
– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;
L’aliquota agevolativa è pari:
– per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017): al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al li-mite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
– per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018): al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto alle-gato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
– per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0): al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal re-gime fiscale di determinazione del reddito. Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali non Industria 4, sono am-messi anche gli esercenti arti e professioni.
La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favo-re dei lavoratori.

NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013 (riscritto dall’art. 1, comma 35, della legge di Sta-bilità 2015 e ulteriormente modificato dall’art. 1, commi 15 e 16, della legge di Bilancio 2017 e dall’art. 1, commi 70 e 72, della legge di Bilancio 2019) viene sostituito con un nuovo credito d’imposta riconosciuto, per il periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in inno-vazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In particolare, il nuovo credito d’imposta compete per:
1) attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Per tali attività, il bonus è pari al 12% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
2) per attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati. Per tali atti-vità, il bonus è pari al:
– 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o su-periore a 12 mesi;
– 10% delle relative spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attività di in-novazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
3) per attività di design e ideazione estetica. Per tali attività, il bonus è pari al 6% delle relative spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento de-gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

BONUS FORMAZIONE 4.0
Il bonus formazione 4.0 viene confermato per il 2020, semplificandone anche le procedure ai fini della sua fruizione. In particolare, viene eliminato l’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei con-tratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Vengono inoltre ritoccate le misure agevolativo. Nello specifico, per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il credito d’imposta è attribuito:
– alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

CREDITI DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, AREE SISMA E ZES
Viene esteso fino al 31 dicembre 2020 il periodo di vigenza del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e del credito d’imposta Sisma per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Prorogata invece fino alla fine del 2022 la scadenza del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche spe-ciali – ZES.

NUOVA SABATINI
Viene disposto il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che preve-de l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo economico a copertura di parte degli interessi su finan-ziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0.
Viene inoltre previsto:
– un contributo maggiorato per gli investimenti innovativi realizzati nel Mezzogiorno. In particolare, per le micro e picco-le imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dal 2020, il contributo ministeriale “ordinario” sarà maggiorato del 100%. Le risorse stanziate per la concessione di tale contributo ammontano a 60 milioni di euro (12 milioni di euro per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 4 milioni di euro per l’anno 2025);
– un contributo pari al 3,575% per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a miglio-rare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per la concessione di tale contributo, viene prevista una riserva pari al 25% delle risorse stanziate.

BONUS FIERE INTERNAZIONALI
La validità del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore, istitui-to dal decreto Crescita per il solo anno 2019, viene estesa fino al 31 dicembre 2020.
Il bonus è riconosciuto alle PMI italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieri-stiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero e copre nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro le spese sostenute per:
– l’affitto degli spazi espositivi;
– l’allestimento degli spazi espositivi;
– le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni.

FONDO CRESCI AL SUD
Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, viene istituito il “Fondo cresci al Sud” a supporto della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aven-ti sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo, la cui gestione è affidata a Invitalia, ha una durata di 12 anni e una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020 e a 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L’in-vestimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI
Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitu-tive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
– necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
– obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia del-le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissa-to per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

TRUST
Costituiscono redditi di capitale e, quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. trust opachi).

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE IVA
Viene prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ca-ratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
L’efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA
Viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti e non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Siste-ma di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fi-no all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il com-petente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

MODELLO 770/2020 OBBLIGATI ANCHE CHI E’ IN REGIME FORFETTARIO
La grande novità che riguarda il modello 770/2020 è che questa dichiarazione è stata estesa anche alle persone fisiche che rientrano nel regime forfettario.

ESTEROMETRO DA TRIMESTRALE A SEMESTRALE NEL 2020
Ridotte le scadenze dell’esterometro, che da mensile diventa trimestrale. Da 12 si passerà a 4 scadenze all’anno, ciascuna delle quali fissata alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 01/01/2020 le scadenze dell’invio saranno le stesse della liquidazione periodica Iva (ad eccezione del 2° trimestre) ov-vero: 31 maggio (1° trimestre); 30 settembre (2° trimestre); 30 novembre (3° trimestre); 28 febbraio anno successivo (4° trimestre).

BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA, PAGAMENTO CON SCADENZA SEMESTRALE DAL 2020
Scadenza semestrale per il bollo su fattura elettronica: se l’importo annuo dovuto è inferiore a 1.000 euro nell’anno, il pa-gamento potrà avvenire due invece che quattro volte all’anno. Le scadenze del versamento sono state fissate al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno.
Per i contribuenti tenuti a versare più di 1.000 euro all’anno, le scadenze rimangono sempre quattro: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio anno successivo.

NOVITA’ COMPENSAZIONI IN F24
A partire dal 29 dicembre 2019, per la compilazione e l’invio del modello F24 bisogna tener conto delle nuove regole che, anche per il bonus Renzi (codice tributo 1655) e rimborsi 730 (codice tributo 1631, 3796 e 3797) ammettono come unico canale di trasmissione i servizi telematici dell’agenzia delle entrate (quindi non più con home-banking). Il nostro studio è a Vs. disposizione per l’invio di questi F24 con importi a credito tramite il canale entratel.
Si riepilogano le modalità di invio del modello F24 per i contribuenti titolari di partita Iva:
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni Home banking o entratel
Modello F24 con saldo positivo e compensazioni Entratel o Fisconline
Modello F24 con saldo zero Entratel o Fisconline

DICHIARAZIONI D’INTENTO CON NUOVE REGOLE DAL 2020
Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’agenzia delle entrate. Dall’altra parte il fornitore, al fine di poter emettere le fatture senza l’applicazione dell’Iva, deve soltanto verificare la trasmissione. In assenza di tale riscontro, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e 200 per cento dell’imposta.
In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione dell’agenzia delle entrate della dichiarazione d’intento,
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente;
– esenzione dal riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute;
– eliminazione dell’obbligo da parte del dichiarante e del fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiara-zioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
Dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività d’impresa, arte e professioni spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commis-sioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di paga-mento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2010, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
– 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
– 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

PLASTIC TAX
Viene introdotta un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono desti-nati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro.
Sono obbligati al pagamento dell’imposta:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.

TASSAZIONE BUONI PASTO
Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

ESTROMISSIONE BENI
Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

NOVITA’ PER IL LAVORO E LE PENSIONI
Tra le disposizioni in materia di lavoro, di particolare importanza l’istituzione di un fondo per la riduzione del carico fisca-le sui lavoratori dipendenti e l’introduzione di uno sgravio contributivo integrale ai datori di lavoro con meno di 9 dipendenti alle proprie dipendenze che assumono apprendisti nel 2020.

Viene inoltre confermato per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato e modificato il bonus eccellenze.
Per l’anno 2020, viene aumentata a 7 giorni la durata del congedo di paternità.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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