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Circolare n.14

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 14 del 23.05.2019]

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA

Il 31 maggio 2019 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 1° trimestre 2019.
Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto prima il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).
Ricordiamo le altre scadenze:

  • 16 settembre 2019 per il 2° trimestre
  • 2 dicembre 2019 per il 3° trimestre
  • 28 febbraio 2020 per il 4° trimestre

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019

Dal 1.07.2019 i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico (in alternativa, possono utilizzare un server telematico) al fine di procedere all’invio degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Dal 1.01.2020 l’obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d’affari.

Le categorie interessate sono essenzialmente commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani.
Scontrino cartaceo e ricevuta fiscale vanno in pensione, sostituiti dallo scontrino digitale. Al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Dobbiamo ricordare che per i soggetti interessati resta fermo l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente: ovviamente, la fattura non potrà che essere in formato elettronico.
Ma ciò che più preoccupa è l’impatto che potrà avere nell’organizzazione degli esercenti, i quali dovranno far fronte all’adeguamento dei vecchi registratori di cassa o alla loro sostituzione.

Gli esclusi

Molte le categorie escluse per il 2020 dal processo di digitalizzazione, tra le quali quelle già “monitorate dallo Stato” come i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dei Monopoli di Stato. Esclusione prevista anche nei confronti dei produttori agricoli, dei giornalai, degli operatori del settore scommesse e new slot e per i ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. All’inizio probabilmente saranno esonerate anche alcune zone d’Italia, da individuare con decreto del Ministero dell’Economia, per oggettive problematiche di copertura di rete.

Sono previste agevolazioni fiscali per gli operatori, pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Condizione richiesta per avere diritto al credito, è l’effettuazione del pagamento con modalità tracciabile della spesa per l’acquisto o l’adattamento. Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura. Il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate è il 6899. Il credito utilizzato dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta successivo alla fruizione e fino a completo utilizzo del credito stesso.
Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa e se il comportamento persiste per un quinquennio, si potrà rischiare addirittura la sospensione dell’attività.

PASSAGGIO DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA hanno soppiantato gli studi di settore, al fine di consentire al contribuente di determinare il proprio indice di affidabilità fiscale in una scala compresa tra 1 e 10: un elevato indice di affidabilità consente al contribuente di fruire di particolari agevolazioni fiscali.

Le funzioni degli ISA non si discostano di molto da quelle dei precedenti studi di settore, ossia sono volti a determinare, tramite l’elaborazione dei dati contabili ed extracontabili forniti dal contribuente, degli indici di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale del singolo contribuente. In funzione del risultato conseguito dalla singola elaborazione rispetto al risultato atteso per lo specifico settore di attività, il contribuente riceve l’assegnazione di un punteggio di affidabilità fiscale, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 10.

Al contribuente che consegue un basso indice di affidabilità è consentita la possibilità di incrementare il risultato conseguito tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi rispetto a quelli risultanti dalle proprie scritture contabili, effettuando una sorta di “adeguamento” dei vecchi studi di settore.

I maggiori ricavi indicati consentono di migliorare l’indice di affidabilità e, di conseguenza, fruire di varie agevolazioni premiali in funzione del valore conseguito. Tali maggiori componenti, tuttavia, concorrono anche alla determinazione delle base imponibile di imposte sui redditi, IRAP e del volume d’affari IVA.

QUALI VANTAGGI ?

Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’IVA, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018);
  • esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020);
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno);
  • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72.
  • In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5, è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
  • In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, oltre alla determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).
  • Per i periodi d’imposta di applicazione degli ISA, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi (per esempio, un maggior volume IVA, con versamento dell’imposta da effettuare mediante F24 utilizzando il codice tributo 6494) finalizzati al miglioramento della proprio profilo di affidabilità, per accedere al regime premiale.
  • Il provvedimento anche i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Nello specifico, si tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

COME SI COMPILANO I MODELLI ISA

I dati richiesti sono riferiti alla data di chiusura del periodo d’imposta del contribuente.

I dati contabili da indicare nei quadri dedicati ai dati strutturali vanno assunti prescindendo dal relativo trattamento fiscale di tali poste, salvo che non sia diversamente specificato dalle istruzioni del singolo modello. I dati da imputare nel quadro F o G, a seconda della tipologia di reddito conseguita devono, invece, essere assunti con riferimento alla normativa fiscale.

E’ importante ricordare uno degli aspetti principali che distinguono gli ISA dagli studi di settore, ormai abrogati proprio a decorrere dal periodo d’imposta 2018: mentre gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, al contrario, è indispensabile tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Per quest’anno i dati dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del provvedimento, che le imprese – o gli intermediari per loro – dovranno scaricare dall’Agenzia delle Entrate, in realtà sono quelli utili per la costruzione del c.d. coefficiente individuale.

Si tratta, in effetti, di un unico dato costruito sulla base dei dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla quale si applicano gli ISA per personalizzare le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del “Valore aggiunto per addetto”, e quindi, indirettamente, anche il reddito per addetto per singolo contribuente.

COME PRESENTARE I MODELLI ISA

I contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA sono tenuti ad inviarlo all’Agenzia delle Entrate unitamente alla dichiarazione dei redditi modello Redditi.

LA CONSULTAZIONE DEI DATI

Gli intermediari incaricati alla trasmissione telematica devono seguire un particolare procedimento per l’acquisizione massiva dei dati, per l’accesso puntuale agli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale.

Al fine di evitare violazioni della privacy, è importante che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati. Agli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri assistiti non è richiesto presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.

Al contrario, gli intermediari che non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.

Per ricevere il coefficiente individuale l’intermediario dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha ricevuto delega, con anche qualche elemento di riscontro della dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, alcuni dati rilevati per l’applicazione degli studi di settore anno 2018 – periodo d’imposta 2017.

CHI NON E’ TENUTO AD APPLICARE GLI ISA

Non sono tenuti ad applicare i modelli ISA i contribuenti che:

– svolgono un’attività prevalente per cui non risulta approvato un modello ISA;

– hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

– hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

– dichiarano ricavi (ex art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e), o compensi (ex art. 54, comma 1, TUIR) di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;

– non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività (liquidazione ordinaria);

– si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

– esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. In tale ipotesi è comunque richiesta la compilazione e l’invio del modello ISA;

– hanno una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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