ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.10

DIGITALIZZAZIONE IMPRESE: TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2019 Sono molte le agevolazioni per sostenere le imprese nel processo di digitalizzazione ed innovazione. Per gli investimenti 4.0 è possibile sfruttare l’iperammortamento, che le PMI possono cumulare con la Sabatini ter. C’è poi il bonus formazione 4.0 per accrescere ed adeguare le competenze del personale alle sfide del cambiamento digitale. Patent box e credito di imposta ricerca e sviluppo agevolano l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa. Completa il quadro delle misure il nuovo voucher per Innovation Manager introdotto dalla legge di Bilancio 2019. Nuovo assetto per l’iperammortamento Per gli investimenti in beni materiali 4.0, le imprese possono fruire dell’iperammortamento, che la legge di Bilancio 2019 ha confermato fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 per gli investimenti relativi al 2019 e al 31 dicembre 2019 per gli investimenti relativi al 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione del costo dell’investimento è pari a: 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro; 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; La legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche il superammortamento per gli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), confermando la maggiorazione nella misura del 40%. Sabatini ter Accanto all’iperammortamento, le PMI hanno a disposizione anche la Sabatini ter, che prevede la concessione di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a fronte di finanziamenti bancari o in leasing, erogati da banche/società di leasing aderenti alla misura, di importo compreso tra i 20.000 euro e 2 milioni (anche frazionato in più acquisti), destinati ad investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. L’ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati convenzionalmente su un finanziamento della durata di 5 anni, al seguente tasso d’interesse annuo: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento/pesatura rifiuti. Il contributo è maggiorato del 30% per i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti in tecnologie digitali “Industria 4.0”. Per le MPMI di settori diversi da agricoltura e pesca, l’investimento in attivi materiali o immateriali per il quale si richiede l’agevolazione può rientrare in una delle seguenti tipologie: installazione di un nuovo stabilimento; ampliamento di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; acquisizione di attivi di uno stabilimento. In ogni caso, non possono essere ammesse all’agevolazione le spese relative a terreni e fabbricati, a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti. Bonus formazione 4.0 Per accrescere ed adeguare le competenze del personale alle sfide del cambiamento digitale, le imprese possono contare sul bonus formazione 4.0, prorogato dalla legge di Bilancio Copyright©- Riproduzione riservata 2019, che ha introdotto anche aliquote differenziate a seconda della dimensione aziendale. Per le spese sostenute nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, per le piccole imprese, del 40% delle spese ammissibili, per quelle medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di: 300.000 euro per le piccole e medie imprese; 200.000 euro per le grandi imprese. Patent box e credito di imposta ricerca e sviluppo Il patent box è un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di asset intangibili, mentre il credito d’imposta ricerca e sviluppo agevola le spese sostenute per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La disciplina del bonus R&S è stata oggetto di modifica da parte della legge di Bilancio 2019. Le novità hanno riguardato, in particolare, la misura dell’agevolazione, le modalità di calcolo del beneficio spettante, le spese ammissibili, l’importo massimo del credito che potrà essere fruito da ciascuna impresa e gli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta. Voucher innovation manager Per gestire la complessità organizzativa e produttiva che impone il processo di digitalizzazione, le micro, piccole e medie imprese possono contare sul nuovo regime di aiuto introdotto dalla legge di Bilancio 2019 che agevola l’inserimento in azienda di Innovation Manager. Il nuovo strumento, in particolare, mette a disposizione delle PMI (singole e in rete) contributi a fondo perduto, sotto forma di voucher, per l’acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Per le micro e piccole imprese, il contributo sarà riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo annuo di 40.000 euro. Per le medie imprese, invece, il contributo sarà pari al 30% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta, con un tetto annuo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete, il contributo sarà concesso (all’intera rete) nella misura del 50% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta ed entro il limite massimo annuo di 80.000 euro.

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Circolare n.9

INVIO ESTEROMETRO PROROGATO AL 30 APRILE 2019 E’ già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (esterometro) riferita ai documenti emessi e ricevuti nel gennaio 2019. Nel decreto si fa riferimento alle comunicazioni di gennaio e febbraio: pertanto, queste due scadenze (fissate originariamente al 28 febbraio e 31 marzo) slittano entrambe al 30 aprile e si sommano a quella già fissata per tale data relativa ai dati del mese di marzo. Leggendo il decreto, però, non è chiaro se il 30 aprile si potrà inviare un’unica comunicazione cumulativa dell’intero trimestre o tre distinte comunicazioni ciascuna relativa ai primi tre mesi. ABOLITO NEL 2019 SPESOMETRO MEDICI DI BASE L’agenzia delle entrate ribadisce che con l’introduzione della fattura elettronica, lo spesometro viene abolito: anche i medici non sono tenuti a inviare i dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018. ESSERE PRONTI ALL’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto. Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi. I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo. Viene previsto un modesto ristoro per l’adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un massimo di 50 euro. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successivaal mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti. Dal 1.01.2020, con l’obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi, anche i soggetti che effettuano operazioni al minuto possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento qualora garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, ad eccezione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro.

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Circolare n.8

ASSISTENZA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA Gentili Clienti, con la presente Vi informiamo che il periodo di apprendistato ed assistenza per la fatturazione elettronica termina col mese di febbraio. Pertanto, a partire dal mese di marzo le telefonate e gli appuntamenti di assistenza all’utilizzo del programma FATTURE GO saranno da concordare.

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Circolare n.7

INTERVENTI EDILIZI E RIPARMIO ENERGETICO: COMUNICAZIONE ENEA ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2019 Come già anticipato nella nostra circolare n. 18 del 03/12/2018, a decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazione edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. L’ENEA ha comunicato la proroga al 21 febbraio 2019 per presentare la comunicazione attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it RIAMMESSO ALLA ROTTAMAZIONE CHI NON HA VERSATO ENTRO IL 7 DICEMBRE 2018 Il contribuente che – avendo aderito alla rottamazione 2018 ed essendo inadempiente con le prime rate – non ha versato il dovuto entro il 7 dicembre 2018 ha un’altra chance per non perdere i benefici della definizione agevolata. Per cogliere questa nuova occasione dovrà versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in un massimo di 10 rate consecutive. È quanto prevede un emendamento approvato al decreto Semplificazioni 2019, che interviene anche con alcune modifiche sul saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà. Il punto di partenza è l’art. 3, comma 21, D.L. n. 119/2018: in sintesi, è stata prevista la possibilità – per i debitori che hanno aderito alla rottamazione bis e che hanno effettuato, pena l’impossibilità di accedervi, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire di una nuova e più vantaggiosa rateazione delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Pertanto, previa presentazione di apposita istanza entro il 30 aprile 2019, è stato loro concesso un maggior termine per chiudere i conti con il Fisco. Per fruire della disposizione, i soggetti interessati non devono effettuare alcun adempimento: ci pensa l’agente della riscossione a trasmettere, entro il 30 giugno 2019, una apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate. Le scadenze delle rate vengono così fissate: la prima il 31 luglio 2019; la seconda il 30 novembre 2019; le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione. Resta da capire quale sarà il tasso di interesse che verrà applicato sulla nuova rateazione sarà quello più favorevole dello 0,3% o quello del 2% previsto per la rottamazione ter. Novità sul saldo e stralcio Un’altra novità interessa il saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche: si tratta dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi da 184 a 199, legge n. 145/2018). Per costoro è previsto che se non ci sono i requisiti per accedere all’agevolazione, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili in base alla disciplina sulla rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione. Ora, innanzitutto, si fa riferimento solo alle persone fisiche, la prima rata, del 30% rimane al 30 novembre 2019, mentre il restante 70% va pagato in rate scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in più viene stabilito che – limitatamente ai debiti per i carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento delle pendenze, entro il 7 dicembre 2018 – l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (sempre con gli interessi al tasso del 2% annuo).

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Circolare n.6

SPESOMETRO ED ESTEROMETRO PROROGATI AL 30 APRILE Slitta dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 il termine per l’invio dello spesometro relativo al 2° semestre 2018 e dell’esterometro relativo al mese di gennaio 2019. Quindi la scadenza del 28 febbraio si alleggerisce in quanto, entro tale data, resta confermata solo l’invio della liquidazione periodica IVA del 4° trimestre 2018. Da evidenziare che, mentre la scadenza di febbraio, per lo spesometro, è l’ultima in assoluto, quella dell’esterometro è solo la prima dell’anno, avendo, tale adempimento, una cadenza mensile. Si presume, ma questo sarà da confermare, che per il 30 aprile ci saranno da inviare gli esterometri relativi ai primi tre mesi del 2019. Ma di questo attendiamo conferma.

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Circolare n.5

LIQUIDAZIONE IVA 4° TRIMESTRE 2018 Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018. SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2018 O 4° TRIMESTRE 2018 Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018. Tale scadenza è stata abolita per l’anno 2019 a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica. ESTEROMETRO GENNAIO 2019 Come già anticipato nella nostra circolare n. 21 del 18/12/2018 l’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari). La trasmissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto. Nell’ipotesi però in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni. Attualmente quindi l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive. Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro. Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”. Il codice convenzionale è composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente. In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro. Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”. Vista la scadenza imminente del 28 febbraio 2019 per l’invio dell’esterometro relativo alle operazioni di gennaio 2019, Vi sollecitiamo ad inviarci quanto prima la documentazione necessaria. Resta inteso che, avendo la trasmissione dell’esterometro cadenza mensile, sarà Vostra cura inviarci entro la metà del mese la documentazione necessaria per procedere con l’invio della comunicazione. Intrastrat Ricordiamo ancora che l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

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Circolare n.4

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’: ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Come riportato nella ns. Circolare n. 20 del 18/12/2018, solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fatture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria. Tale esonero è da intendersi come divieto: vale a dire che i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi. Il divieto a emettere fatture elettroniche vale anche per quelle in cui il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione al STS Si ricorda infine che l’invio delle informazioni al STS deve essere effettuato dai seguenti soggetti: Medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche in studio associato) Dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie) Dagli iscritti agli albi professionali degli: Psicologi Infermieri Ostetriche ed ostetrici Medici veterinari Tecnici sanitari di radiologia I dati da trasmettere al STS devono essere inviati entro il 31 gennaio 2019. E-FATTURA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO L’agenzia delle entrate ha preso in esame il caso di un esercente attività di commercio al dettaglio che ha ricevuto la richiesta di rilascio della fattura da un cliente. Vengono prospettate due soluzioni: La prima consiste nell’emissione della fattura differita che rappresenta un’opportunità per ogni soggetto passivo ai fini IVA. Il commerciante potrà emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale come documenti idonei in grado di consentire l’emissione della predetta fattura differita prevista dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In alternativa, in caso di fattura immediata, il contribuente dovrà trasmettere la fattura digitale al Sistema di Interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità mensile dovranno trasmettere le fatture relative al mese di gennaio entro il 16 febbraio. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale dovranno effettuare la medesima operazione, per le operazioni poste in essere nel primo trimestre del nuovo anno, entro il 16 maggio 2019. In questo caso, però, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non sarà possibile rilasciare immediatamente al cliente consumatore finale la copia della fattura in formato analogico. All’atto dell’effettuazione dell’operazione potrà essere rilasciata al cliente apposita quietanza che però assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In alternativa si potrà rilasciare una stampa della fattura, che però, anche in questo caso, non assume alcun valore fiscale, ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. E-FATTURA: CASI PRATICI Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019. Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato elettronico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019. Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nel 2018 e detratta nella liquidazione periodica di dicembre 2018. Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 119/2018, l’imposta relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. Il cessionario/committente può, quindi, esercitare, entro il 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Alla nuova regola generale di detrazione dell’IVA, è, tuttavia, prevista un’eccezione: sono escluse le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Fattura datata 29 gennaio 2019, ricevuta il 2 febbraio 2019 e registrata entro il 15 febbraio: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019 oppure in quella di febbraio 2019. Fattura datata 3 dicembre 2018, ricevuta il 31 dicembre 2018 e registrata in dicembre 2018: detrazione nella liquidazione Iva di dicembre 2018. Fattura datata 28 dicembre 2018, ricevuta il 3 gennaio 2019 e registrata in gennaio 2019: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019. E-FATTURA PER I CONSUMATORI FINALI Nella copia della fattura elettronica emessa nei confronti dei consumatori finali deve essere esplicitamente evidenziato che si tratta di copia della fattura trasmessa elettronicamente. FATTURA ELETTRONICA E REVERSE CHARGE Occorre distinguere tra: Reserve charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e prestazioni di servizi da soggetti extra-UE. Non sussiste l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicate mediante l’esterometro. Reverse charge interno (nazionale): occorre fare una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta o alternativamente la predisposizione di un altro documento (autofattura) , da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, inviato al Sistema di Interscambio.

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Circolare n.3

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’ IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo). L’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI. Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando: – il servizio specifico messo a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale; – il modello F24 già predisposto dall’Agenzia. Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml. Infine, è appena il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali: – le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972); – le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale; – le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972); – le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (arti-colo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984); – le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (arti-colo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo; – le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972); – le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972); – le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario. REGIME FORFETARIO Coloro che nel 2019 rientrano o permangono nel regime forfetario (fino a euro 65.000 di ricavi) dovranno indicare in calce alla fattura emessa la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018 Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014” FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI A partire dal 1° gennaio 2019 i rifornimenti di carburante effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, devono essere obbligatoriamente certificati tramite l’emissione della fattura elettroni-ca. Dal 1° gennaio 2019, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, è quindi abolita la scheda carburante perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate. La deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell’IVA potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili.

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Circolare n.2

ROTTAMAZIONE TER PACE FISCALE Il decreto pace fiscale ha introdotto la possibilità per i contribuenti di aderire ad una nuova defini-zione agevolata chiamata rottamazione ter dei debiti affidati all’Agente della riscossione (ex Equita-lia). Con la rottamazione ter i contribuenti potranno definire i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione tra il 2000 ed il 2017 senza sanzioni ed interessi di mora. Tale misura si accompagna ad altre misure introdotte dal 1 gennaio 2019, come lo stralcio automati-co dei debiti fino a 1.000 euro (periodo 2000-2010) e il saldo e stralcio agevolato dei debiti (periodo 2000-2017) previsti anche dalla Legge di Bilancio 2019. Rottamazione-ter: normativa L’art. 3 del decreto-legge 119/2018 meglio detto decreto pace fiscale, prevede la possibilità di aderi-re ad una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tale definizione agevolata, arriva dopo le due rottamazioni previste negli scorsi anni e per questo è conosciuta come rottamazione ter. La rottamazione ter a norma di legge prevede che si possano definire i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Tali debiti potranno essere definiti dal contri-buente pagando la parte di capitale e degli interessi iscritti a ruolo, l’aggio all’agente della riscossione e le eventuali spese esecutive maturate. Invece non andranno pagate: le sanzioni incluse nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti previdenziali. Rottamazione ter: i benefici Come per le altre definizioni agevolate, anche la rottamazione ter prevede l’abbattimento delle san-zioni comprese nel carico e degli interessi di mora; tuttavia la rottamazione ter prevede, a dispetto delle due rottamazioni precedenti, importanti novità a favore del contribuente. Tali novità riguarda-no: il pagamento rateale in un arco temporale più ampio e fissato in 5 anni; applicazione di un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Inoltre, secondo quanto stabilito per la rottamazione ter una volta che il contribuente paga la prima o unica rata delle somme dovute ottiene l’estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione. Le somme potranno essere pagate: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019; per un massimo di 18 rate consecutive e di pari importo, pagabili in 5 anni, le prime due con scadenza 31 luglio e 30 novembre. Le restanti 16 rate saranno ripartite nei 4 anni successivi con scadenza il 28/2, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno fino al 2023. Rottamazione ter: requisiti Possono accedere alla nuova Definizione agevolata 2018 e quindi hanno diritto alla presentazione della domanda, coloro i quali che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Possono inoltre aderire alla rottamazione ter i soggetti che avevano già aderito: alla “prima rottamazione” cioè la Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, ma so-no decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di de-finizione; alla “rottamazione-bis”, parliamo della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, ma nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Qualora il debitore non paghi le rate scadute entro il 7 dicembre non potrà più aderire alla Definizione agevolata 2018. Inoltre, per questi ultimi non è necessario presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione alla rottamazione ter. Gli stessi saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rot-tamazione-ter”. Quindi il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 18 rate. L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019, come stabilito dal D.L. 119/2018, senza alcun adempimento a carico dei contribuenti apposita “Comunicazione” unitamente ai bollet-tini precompilati per il pagamento delle somme dovute con le nuove scadenze. Possono inoltre aderire alla rottamazione ter coloro i quali hanno in corso un contenzioso con l’Agente della Riscossione. Tuttavia, per aderire alla definizione agevolata la legge 119/2018 stabili-sce che è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle car-telle interessate dalla definizione agevolata. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019. Rottamazione ter: come fare domanda per aderire Il decreto-legge 119/2019 sempre all’art. 3 comma 5 stabilisce le modalità per aderire alla definizio-ne agevolata 2018. Per aderire alla rottamazione ter i debitori dovranno presentare entro il 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione di adesione all’agente della riscossione, seguendo le modalità e la modulistica pubbli-cate sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia). Le dichiarazioni presentate prima del termine di scadenza, potranno comunque essere integrate entro il 30 aprile 2019. L’ Agenzia delle Entrate riscossione, sul proprio sito precisa che domanda dovrà essere presentata: alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certi-ficata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato. Qualora si scelga di pagare in maniera dilazionata, nella domanda dovranno essere indicate il nume-ro di rate prescelto. Rottamazione-ter: quali debiti si possono rottamare Come già detto precedentemente, il Decreto-legge n. 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla “rottamazione-ter”, vengano applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossio-ne nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Coloro i quali aderiranno alla rottamazione ter dovranno pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Rottamazione-ter: debiti esclusi Sono esclusi nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, l’esclusione è dovu-ta alla loro natura, si tratta di carichi riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti

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Circolare n.1

LEGGE DI BILANCIO 2019 – le novità fiscali Confermata la flat tax al 15% per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e al 20%, dal 2020 per chi non supera i 100.000 euro, aumenti IVA scongiurati per il 2019, rivalutazione dei beni d’impresa, delle partecipazioni e dei terreni. E ancora: nuova web tax per le imprese che operano nella digital economy, modifiche al riporto delle perdite, introduzione di un nuovo regime agevolato per gli utili reinvestiti, ma eliminazione dell’IRI e dell’ACE. Sono alcune delle tante novità fiscali presenti nella legge di Bilancio 2019. Non mancano, poi, le new entry: tra queste spiccano la nuova web tax al 3% sui servizi digitali e la riapertura di numerose agevolazioni fiscali, anche se con qualche modifica (estromissione dei beni delle imprese individuali e rivalutazione dei beni d’impresa, giusto per citarne alcune). Per avere un quadro completo di tutte le novità fiscali, di seguito, se ne riporta una sintesi. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni Si stabilisce l’ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell’agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di ri-determinare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quota-te possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalen-ze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai ce-spiti a seguito di apposita perizia. Tali disposizioni, dunque, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Rispetto al passato, però, si registra una novità. Le aliquote dell’imposta sostitutiva (attualmente pa-ri all’8% in entrambi i casi) vengono rideterminate in misura pari: – all’11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019; – al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate; – al 10% per i terreni. Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l’efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull’acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini. Rivalutazione beni d’impresa Viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata (da ultimo con la legge di Bilancio 2017). Possono essere rivalutati i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Estromissione agevolata immobili strumentali. Riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. L’estromissione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Proroga bonus formazione 4.0 Si proroga di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese e viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro. Clausola sterilizzazione aumenti IVA e accise Per il 2019 non ci sono aumenti dell’IVA e delle accise. In particolare, con riferimento all’aliquote IVA, viene eliminato, per l’anno 2019: – l’aumento di 1,5 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%; – l’aumento di 2,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%. Invece, per gli anni successivi: – è confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa quindi al 13% a decorrere dal 2020; – l’aliquota ordinaria viene incrementata di 0,3 punti percentuali per il 2020 (quindi l’aliquota arriverà a al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (con un’aliquota del 26,5%). Fiscalità imprese immobiliari Sino alla revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, restano confermate le attuali regole (art. 1, comma 36 Legge n. 244/2007). Flat tax Trova conferma: –

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