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Circolare n.5

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 5 del 11.02.2019]

LIQUIDAZIONE IVA 4° TRIMESTRE 2018
Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018.

SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2018 O 4° TRIMESTRE 2018
Si tratta dell’invio dell’ultima comunicazione per l’anno 2018. Tale scadenza è stata abolita per l’anno 2019 a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica.

ESTEROMETRO GENNAIO 2019
Come già anticipato nella nostra circolare n. 21 del 18/12/2018 l’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

La trasmissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto.

Nell’ipotesi però in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.

Attualmente quindi l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive.
Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro.
Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”.

Il codice convenzionale è composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente.
In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro.

Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”.

Vista la scadenza imminente del 28 febbraio 2019 per l’invio dell’esterometro relativo alle operazioni di gennaio 2019, Vi sollecitiamo ad inviarci quanto prima la documentazione necessaria.
Resta inteso che, avendo la trasmissione dell’esterometro cadenza mensile, sarà Vostra cura inviarci entro la metà del mese la documentazione necessaria per procedere con l’invio della comunicazione.

Intrastrat
Ricordiamo ancora che l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato.

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