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Circolare n.4

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 4 del 22.01.2019]

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’:
ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Come riportato nella ns. Circolare n. 20 del 18/12/2018, solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fatture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria.
Tale esonero è da intendersi come divieto: vale a dire che i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati vanno trasmessi.
Il divieto a emettere fatture elettroniche vale anche per quelle in cui il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione al STS

Si ricorda infine che l’invio delle informazioni al STS deve essere effettuato dai seguenti soggetti:

  • Medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche in studio associato)
  • Dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Dagli iscritti agli albi professionali degli:

  • Psicologi
  • Infermieri
  • Ostetriche ed ostetrici
  • Medici veterinari
  • Tecnici sanitari di radiologia

I dati da trasmettere al STS devono essere inviati entro il 31 gennaio 2019.

E-FATTURA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO

L’agenzia delle entrate ha preso in esame il caso di un esercente attività di commercio al dettaglio che ha ricevuto la richiesta di rilascio della fattura da un cliente.

Vengono prospettate due soluzioni:

La prima consiste nell’emissione della fattura differita che rappresenta un’opportunità per ogni soggetto passivo ai fini IVA. Il commerciante potrà emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale come documenti idonei in grado di consentire l’emissione della predetta fattura differita prevista dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In alternativa, in caso di fattura immediata, il contribuente dovrà trasmettere la fattura digitale al Sistema di Interscambio entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità mensile dovranno trasmettere le fatture relative al mese di gennaio entro il 16 febbraio. I contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale dovranno effettuare la medesima operazione, per le operazioni poste in essere nel primo trimestre del nuovo anno, entro il 16 maggio 2019. In questo caso, però, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non sarà possibile rilasciare immediatamente al cliente consumatore finale la copia della fattura in formato analogico.

All’atto dell’effettuazione dell’operazione potrà essere rilasciata al cliente apposita quietanza che però assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In alternativa si potrà rilasciare una stampa della fattura, che però, anche in questo caso, non assume alcun valore fiscale, ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

E-FATTURA: CASI PRATICI

  • Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019.
  • Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato elettronico: tale fattura dovrà essere registrata nel 2019 e detratta nella liquidazione periodica di gennaio 2019.
  • Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018: tale fattura dovrà essere registrata nel 2018 e detratta nella liquidazione periodica di dicembre 2018.

Per effetto della conversione in legge del D.L. n. 119/2018, l’imposta relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. Il cessionario/committente può, quindi, esercitare, entro il 16 di ogni mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Alla nuova regola generale di detrazione dell’IVA, è, tuttavia, prevista un’eccezione: sono escluse le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

  • Fattura datata 29 gennaio 2019, ricevuta il 2 febbraio 2019 e registrata entro il 15 febbraio: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019 oppure in quella di febbraio 2019.
  • Fattura datata 3 dicembre 2018, ricevuta il 31 dicembre 2018 e registrata in dicembre 2018: detrazione nella liquidazione Iva di dicembre 2018.
  • Fattura datata 28 dicembre 2018, ricevuta il 3 gennaio 2019 e registrata in gennaio 2019: detrazione nella liquidazione Iva di gennaio 2019.

E-FATTURA PER I CONSUMATORI FINALI

Nella copia della fattura elettronica emessa nei confronti dei consumatori finali deve essere esplicitamente evidenziato che si tratta di copia della fattura trasmessa elettronicamente.

FATTURA ELETTRONICA E REVERSE CHARGE

Occorre distinguere tra:

  • Reserve charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni intracomunitari e prestazioni di servizi da soggetti extra-UE. Non sussiste l’obbligo di emissione dell’autofattura in formato elettronico dal momento che i dati relativi alle fatture ricevute dai fornitori esteri sono comunicate mediante l’esterometro.
  • Reverse charge interno (nazionale): occorre fare una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta o alternativamente la predisposizione di un altro documento (autofattura) , da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa, inviato al Sistema di Interscambio.

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