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Circolare n.3

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FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).
L’Agenzia delle Entrate rende noto nell’area riservata del contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.
Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:
– il servizio specifico messo a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
– il modello F24 già predisposto dall’Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.
Infine, è appena il caso di ricordare che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:
– le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
– le fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972, per mancanza del requisito territoriale;
– le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972);
– le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (arti-colo 8-bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
– le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (arti-colo 9 D.P.R. 633/1972, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
– le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
– le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
– le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

REGIME FORFETARIO

Coloro che nel 2019 rientrano o permangono nel regime forfetario (fino a euro 65.000 di ricavi) dovranno indicare in calce alla fattura emessa la seguente dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014”

FATTURAZIONE ELETTRONICA CARBURANTI
A partire dal 1° gennaio 2019 i rifornimenti di carburante effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, devono essere obbligatoriamente certificati tramite l’emissione della fattura elettroni-ca.
Dal 1° gennaio 2019, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, è quindi abolita la scheda carburante perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
La deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell’IVA potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili.

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