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Circolare n.9

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 9 del 28.02.2019]

INVIO ESTEROMETRO PROROGATO AL 30 APRILE 2019

E’ già proroga per la prima comunicazione transfrontaliera (esterometro) riferita ai documenti emessi e ricevuti nel gennaio 2019.

Nel decreto si fa riferimento alle comunicazioni di gennaio e febbraio: pertanto, queste due scadenze (fissate originariamente al 28 febbraio e 31 marzo) slittano entrambe al 30 aprile e si sommano a quella già fissata per tale data relativa ai dati del mese di marzo.

Leggendo il decreto, però, non è chiaro se il 30 aprile si potrà inviare un’unica comunicazione cumulativa dell’intero trimestre o tre distinte comunicazioni ciascuna relativa ai primi tre mesi.

ABOLITO NEL 2019 SPESOMETRO MEDICI DI BASE

L’agenzia delle entrate ribadisce che con l’introduzione della fattura elettronica, lo spesometro viene abolito: anche i medici non sono tenuti a inviare i dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se riferite al 2018.

ESSERE PRONTI ALL’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti. Si ricorda che il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto.
Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica.
Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.

I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo.
Viene previsto un modesto ristoro per l’adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un massimo di 50 euro. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successivaal mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti.
Dal 1.01.2020, con l’obbligo della memorizzazione automatica dei corrispettivi, anche i soggetti che effettuano operazioni al minuto possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento qualora garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, ad eccezione delle operazioni di importo non superiore a 500 euro.

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