ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.12

CARBURANTI CON E-FATTURA: quali modalità di pagamento Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori per uso autotrazione. Sembra, però, delinearsi all’orizzonte la possibilità di una proroga o, meglio, la possibilità di continua-re ad utilizzare la scheda carburante ancora fino a fine 2018. Non si tratterebbe, tuttavia, di una proroga “secca”, bensì della previsione di una sorta di doppio bina-rio: dal 1° luglio 2018 sarà ancora possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nonostante l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. La scheda carburanti non sarà più utilizzabile dal 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati. La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’art. 21 del decreto IVA. Da ciò si evince che nella fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita (come invece previsto per la compilazione della scheda carburan-te). Tali elementi rimarranno facoltativi. Per quel che concerne la conservazione delle fatture elettroniche, sia il cedente sia il cessionario do-vranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI (Sistema di Interscambio). Cessione di carburante e modalità di pagamento: La legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni anche in merito alla deducibilità dei co-sti inerenti all’acquisto di carburanti e alla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita. Nello specifico, è stato disposto che vengano utilizzati specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Con la circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ritenuti validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sui costi di rifornimenti di carburante anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, laddove la spesa sia alla stessa ri-conducibile mediante “una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”. Ad esempio: I rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito: se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato con strumento tracciabile (ad esempio bonifico) da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’IVA sul costo del carburante.

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Circolare n.11

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contri-buzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2018. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna del-la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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Circolare n.10

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CARBURANTI Dal 1° luglio 2018 la scheda carburante non sarà più un documento valido ai fini fiscali segnando l’inizio dell’era della fatturazione elettronica. Ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per auto-trazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; i mezzi di pagamento elettronici (a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico ban-cario o postale, bollettino postale); carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. L’unico pagamento non ritenuto ammissibile per poter detrarre IVA e costo è quello effettuato in con-tanti. È quanto prevede il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018. Con la scomparsa della scheda carburante assolviamo l’onere della prova per la certezza dell’acquisto dei carburanti. Inoltre, tutti i titolari di partita Iva dovranno essere messi in condizione di ricevere dal distributore di carburanti la fattura in formato Xml. All’atto dell’acquisto, il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione Finanziaria attraverso il siste-ma di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante, di dedurne il costo e l’Iva versata. Due sono le possibili soluzioni per i possessori di partita Iva: riceverla tramite Pec (posta elettronica certificata) comunicata al gestore in fase di acquisto o tramite Codice Destinatario a 7 caratteri che identifica il soggetto privato nel Sistema di Interscambio. Autostrade per l’Italia ha presentato il Telepass Pay, un “circuito di pagamento unico che a regime consentirà di pagare la benzina, dentro e fuori l’autostrada”. Con l’abbonamento a Telepass Pay potranno anche essere saldati il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing e persino il parcheggio sulle strisce blu. COMUNICAZIONE ALL’ENEA OBBLIGATORIA ANCHE PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul recupero del patrimonio edilizio e preso atto delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2018, tra cui ulteriori adempimenti che in precedenza era-no limitati alle misure per il risparmio energetico. Per fruire del bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il contribuente dovrà inviare telematicamente     all’Enea una comunicazione con le informazioni sugli interventi eseguiti. Nella guida al bonus sulle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2018, viene confermato il contenuto delle disposizioni, di cui all’art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013, come introdotto dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 4) L. 205/2017, le quali ricalcano quanto già prescritto per l’agevolazione sulla riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 50%, entro un limite di € 96.000, spetta per numerose tipologie di lavori eseguiti sulle singole unità e sulle parti a comune degli edifici dal 1.01.2018, e il bonus si protrae per tutti gli interventi eseguiti e le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2018. Restano validi tutti i documenti di prassi già emanati dalle Entrate (peraltro, richiamati in calce alla guida), con particolare riferimento a soggetti destinatari, interventi agevolati, condizioni da rispettare, modalità di esecuzione dei pagamenti (bonifici tracciabili), e documentazione (accatastamento unità, ricevute pagamento ICI/IMU, delibera assembleare esecuzione lavori, consenso ai lavori del proprieta-rio e abilitazioni amministrative o dichiarazione sostitutiva). Per gli interventi di questo tipo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, il contribuente può benefi-ciare dell’aliquota Iva ridotta al 10% anche per l’acquisto dei beni necessari all’intervento, ma solo se ceduti nell’ambito di un contratto di appalto, con particolare attenzione, a cura del prestatore d’opera, alla presenza dei cosiddetti beni significativi, nel qual caso l’Iva ridotta si rende applicabile fino a con-correnza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni. Dal 2018, la legge di Bilancio ha introdotto il nuovo adempimento di comunicazione all’ENEA, in via telematica, dei dati relativi alla tipologia di interventi eseguiti; l’adempimento era destinato, in realtà, al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico, ma il legislatore l’ha esteso anche agli in terventi che beneficiano della detrazione Irpef del 50%, poiché rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986 (TUIR), ma sul punto si attendono ancora i chiarimenti ufficiali.

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Circolare n.09

PER LE IMPRESE ED I PROFESSIONISTI L’ATTO VA NOTIFICATO VIA PEC A seguito di due importanti integrazioni apportate all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 e all’art. 60 del D.p.r. 600/1973, è possibile per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dal 1° giugno 2016 per le cartelle di pagamento e dal 1° luglio per gli accertamenti, notificare tali atti a mezzo Pec. L’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 così come modificato dalla Legge del 4/12/2017 n. 172 in vigore dal 6/12/2017, cita “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.” Per tutti quei soggetti obbligati ad avere l’indirizzo Pec iscritto al registro INI-PEC, cioè le imprese individuali o costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, i competenti Uffici notificheranno le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di accertamento a mezzo Posta Elettronica Certificata. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto, la norma prevede che se la casella di posta elettronica risulta satura, l’Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di Posta Elettronica Certificata risulta satura, oppure se l’indirizzo di PEC del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere (www.infocamere.it) e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella Pec gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna nella ricevuta che il gestore della casella Pec del destinatario trasmette all’Ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito di Infocamere. Consigliamo tutti i ns. gentili clienti con l’obbligo dell’indirizzo Pec, a consultare costantemente la propria casella Pec, per non imbattersi in iscrizioni a ruolo o avvisi di accertamento non impugnabili per decadenza dei termini ed invitiamo a consegnare a stretto giro il documento notificato qualora il nostro Studio debba provvedere alla gestione della pratica.

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Circolare n.08

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI Entro il 16.03.2018 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

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Circolare n.07

SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT CON NUOVI CHIARIMENTI Con la circolare n. 6 del 16 febbraio 2018, Assonime ha illustrato la disciplina degli elenchi riepiloga-tivi degli scambi intracomunitari di beni e servizi alla luce delle semplificazioni applicabili agli elenchi INTRASTAT con periodi di riferimento che decorrono dal 1° gennaio 2018. È il caso, però, di ricorda-re che l’Agenzia delle Dogane, con successiva nota del 20 febbraio 2018, ha fornito nuove indicazioni. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che riguarda tutte le soglie, sia quelle nuove sia quelle già previste, il criterio secondo il quale la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamen-te per ogni categoria di operazioni e le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente. Nell’esaminare le semplificazioni disposte dal provvedimento n. 194409/2017, e la loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli allegate alla determinazione n. 13799/2018, l’Assonime ha ricordato che gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a fi-nalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, consistente nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell’obbligo, da cui è conseguita l’eliminazione dell’obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale. Le novità introdotte sul piano normativo vanno integrate dalle indicazioni fornite, da ultimo, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con comunicazione n. 18558 del 20 febbraio 2018. Modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater È stato mantenuto l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di be-ni e di servizi con cadenza mensile, ma sono state modificate le soglie per la sussistenza di tale obbli-go, nonché i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi. In particolare: il modello INTRA 2-bis deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con periodicità mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro; il modello INTRA 2-quater deve essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane con cadenza mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro. Per i soggetti passivi che non superano le soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa, nel qual ca-so – per quanto riguarda l’elenco degli acquisti di beni – andranno compilate le colonne da 1 a 5 del modello INTRA 2-bis nonostante la sua valenza statistica. Le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto vanno com-pilate, per obbligo, solo dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno corso, un valore degli arrivi superiore alla soglia di 20 milioni di euro. In linea con le nuove istruzioni, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che, considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di ac-quisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, un’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione). In merito al modello INTRA 2-quater è stata introdotta una semplificazione relativa al campo “Codice servizio”, nel quale deve essere specificata la tipologia del servizio ricevuto avendo riguardo non più al sesto, ma al quinto livello della tabella di classificazione CPA 2008. Per tenere conto di questa sem-plificazione sono state modificate le istruzioni per la compilazione del modello, che ora prevede espressamente che a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018, per i soggetti che intendono avvalersene, l’indicazione del servizio ricevuto potrà essere limitata ai primi cinque caratteri in luogo dei sei previsti dalla tabella CPA pubblicata nella sezione dedicata all’INTRASTAT del sito dell’Agenzia delle Dogane. Accanto a questa tabella, datata 2008, è stata co-munque resa disponibile una nuova versione della stessa già articolata in cinque caratteri. Modelli INTRA 1-bis e INTRA 1-quater Riguardo all’elenco relativo alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) trasmesso dai soggetti “mensili” – vale a dire quelli che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per cia-scuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale di scambi intracomunitari superiore a 50.000 euro – è stata individuata una “soglia statistica” al di sotto della quale l’indicazione dei dati statistici è facoltativa. La semplificazione, in particolare, opera nei confronti dei soggetti che non han-no realizzato, in nessuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un am-montare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, rimanendo invece invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali. Come indicato dall’Agenzia delle Dogane, le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto vanno compilate, per obbligo, solo dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizza-re nell’anno corso, un valore delle spedizioni superiore alla soglia di 20 milioni di euro. È rimasto obbligatorio anche l’elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-quater), da trasmettere con cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro. Analogamente a quanto già previsto, i dati da comuni-care sono quelli con valenza fiscale, mentre per la compilazione del campo “Codice servizio” vale la stessa semplificazione prevista per il modello dei servizi intracomunitari ricevuti, con facoltà di indica-re i primi cinque caratteri in luogo dei sei previsti dalla tabella CPA 2008. Operatività delle soglie Nelle motivazioni al provvedimento n. 194409/2017 è specificato che, nella nuova disciplina, la verifi-ca in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi distintamente per ogni categoria di operazio-ni e che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre

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Circolare n.06

ROTTAMAZIONE BIS: COME COMPILARE IL MODELLO DA 2000/17 Entro il 15 maggio 2018, tutti i contribuenti che intendono accedere alla rottamazione bis per definire i carichi pendenti con l’Erario sono tenuti a presentare apposita istanza, restando manlevati rispetto a sanzioni e interessi di mora. Sia i soggetti che hanno già aderito alla prima rottamazione, sia i soggetti che decidono di presentare ex novo la domanda di adesione, devono compilare il modello DA 2000-17, da inviare all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, entro la data del 15 maggio 2018. Contribuenti che hanno già aderito alla prima rottamazione Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti, la legge di conversione del Collegato fiscale 2018 riapre le porte della definizione agevolata dei ruoli, risulta evidentemente che la possibilità di accedere alla definizione agevolata non è in alcun modo preclusa per i ruoli affidati all’Agente della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 e non ancora rottamati. Contribuenti che non hanno aderito alla prima rottamazione E’ stata disposta la riapertura alla definizione agevolata dei ruoli anche a vantaggio di quei contribuenti che, non avendo aderito alla prima edizione, decidano di aderirvi per la prima volta con riferimento ai ruoli affidati all’Agenzia dell’Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. Nota bene L’omessa indicazione nel modello del numero delle rate della rottamazione equivale all’opzione (ancorché tacita) per il versamento del dovuto in unica soluzione. Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2018 ha ampliato l’ambito operativo della rottamazione dei ruoli prevedendo: La riammissione dei contribuenti decaduti per mancato versamento delle rate in scadenza a luglio o settembre 2017; L’ammissione di alcuni contribuenti esclusi, la riapertura della rottamazione 2016. In sede di conversione di legge è stata introdotta la proroga dei termini di pagamento delle rate per la definizione agevolata dei carichi fiscali: il termine di pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è spostato nel mese di luglio 2018.

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Circolare n.05

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA MANDA IN PENSIONE LO SPESOMETRO Tra le misure di contrasto con l’evasione fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2018, assume particola-re rilevanza l’applicazione – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – dell’obbligo della fatturazione elettroni-ca per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territori dello Stato attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio. L’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica ha, come conseguenza , l’eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ri-cevute, lo spesometro. Resta invece confermato l’obbligo dell’invio trimestrale delle comunicazioni pe-riodiche relative alle liquidazioni IVA. La legge di bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (B2B E B2C), eliminando contestualmente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’art. 21 del D. L. n.78/2010. Le nuove disposizioni sembrano attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro: ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio an-nuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compilante e di lotta all’evasione fi-scale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; ad investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elet-tronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati persona-li. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario o che continuano ad ap-plicare il regime fiscale di vantaggio (previsione confermata da ultimo dall’Agenzia delle Entrate), men-tre in caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle descritte si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 ( dal 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata, ovve-ro da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo). Il ces-sionario/committente, a sua volta per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), deve adempire agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sdl. Si prevede inoltre, sempre a partire dal 2019, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini  di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministe-riale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione, consiste nella riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli ac-certamenti in tema di IVA e di imposte sui redditi, sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la tra-smissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per: La cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; Le presentazioni rese dei soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un amministrazione pubblica.

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Circolare n.04

NOVITA’ NELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO Il DL 50/2017 ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti: non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il di-ritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Per la registrazione delle fatture di acquisto e relativa detraibilità dell’imposta occorre ora dare eviden-za a che coesistano i due elementi che attivano il diritto alla detrazione dell’IVA: effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione per le cessioni di beni e pagamento per le prestazioni di servizi) ricevimento della fattura di acquisto (possesso della fattura) Occorre quindi porre attenzione anche alla data di ricevimento della fattura stessa. Le fatture di acquisto dovranno essere “abbinate” alla prova di ricevimento della stessa: esempio pec o mail ricevuta. Esse dovranno essere registrate nella liquidazione periodica IVA del mese di ricevimento della fattura o comunque entro la liquidazione IVA del mese di dicembre, oppure in apposito sezionale se registrata dopo la liquidazione IVA di dicembre ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA re-lativa all’anno 2018 fissato per il 30/04/2019). Esempio: fattura datata gennaio 2018, ricevuta via pec o mail in febbraio, non può essere registrata nella liquida-zione IVA di gennaio, ma sarà annotata nella liquidazione periodica IVA del mese di febbraio o co-munque entro la liquidazione IVA del mese di dicembre, oppure in apposito sezionale se registrata do-po la liquidazione IVA di dicembre ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA rela-tiva all’anno 2018 fissato per il 30/04/2019). Invitiamo quindi i clienti la cui contabilità è gestita dal nostro Studio a consegnarci la fattura ri-cevuta “pinzata” alla prova di ricevimento della stessa (pec o mail). PUNTI DI CRITICITA’ Invitiamo a porre attenzione alla registrazione (e quindi alla corretta detraibilità dell’IVA) per le fatture ricevute per posta ordinaria. Qualora la fattura riporti stampata una data prossima alla fine del mese, sarà presumibilmente certo che il ricevimento della stessa da parte del clienti sarà avvenuto nel mese successivo (es. fattura datata 31 gennaio, spedita per posta ordinaria, sarà sicuramente ricevuta in febbraio) → dovrà essere registrata secondo i termini sopra esposti. Invitiamo anche a porre attenzione a particolari procedure interne aziendali, per cui si appongono sulla fattura ricevuta visti o timbri che certificano la data di ricevimento. In questi casi, la fattura non potrà essere annotata anteriormente alla attestazione del timbro.

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Circolare n.03

SPESOMETRO SECONDO SEMESTRE 2017: INVIO ENTRO IL 6 APRILE C’è tempo fino al 6 aprile 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni in-trodotte dal Collegato fiscale 2018. Il provvedimento recepisce le novità dettate dal Collegato fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017). In particolare: vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste (diventa facoltativo compilare i dati anagrafi-ci di dettaglio delle controparti); per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti; diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale. SPESOMETRO ANNO 2018 Il Collegato fiscale 2018 e la legge di Bilancio 2018 hanno operato alcune modifiche sull’obbligo co-municativo relativo ai dati delle fatture emesse e ricevute. Le novità riguardano l’estensione anche all’anno d’imposta 2018 della facoltà di trasmettere i dati con periodicità semestrale, con termine della comunicazione relativa al primo semestre del 2018 differito al 1° ottobre 2018. Viene confermata la facoltà di trasmettere i soli dati del documento riepilogativo delle fatture di impor-to inferiore a 300 euro, in luogo dell’obbligo, finora vigente, di comunicare i dati delle singole fatture. Termini di trasmissione dei dati delle fatture per il 2018 Fatture fino a 300 euro Con la circolare n. 1/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute e che tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. L’obbligo, indipendentemente dalla modalità di registrazione, di comunicare i dati relativi ad ogni sin-gola fattura è stato abolito dall’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, che ha infatti previsto la facoltà di tra-smettere i soli dati del documento riepilogativo. In tal caso, i dati da comunicare sono: per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore; per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente; – la data e il numero del documento riepilogativo; l’ammontare imponibile complessivo, nonché l’ammontare dell’imposta complessiva, distinti secon-do l’aliquota applicata; la tipologia di operazione, ove si tratti di operazione che non comporta l’addebito dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha da ultimo precisato che l’importo di 300 euro va calcolato facendo riferi-mento al totale della fattura, comprensivo dell’IVA.

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