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Circolare n.05

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 5 del 13.02.2018]

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA MANDA IN PENSIONE LO SPESOMETRO

Tra le misure di contrasto con l’evasione fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2018, assume particola-re rilevanza l’applicazione – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – dell’obbligo della fatturazione elettroni-ca per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territori dello Stato attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio. L’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica ha, come conseguenza , l’eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ri-cevute, lo spesometro. Resta invece confermato l’obbligo dell’invio trimestrale delle comunicazioni pe-riodiche relative alle liquidazioni IVA.

La legge di bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (B2B E B2C), eliminando contestualmente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’art. 21 del D. L. n.78/2010.

Le nuove disposizioni sembrano attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro:

  • ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio an-nuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compilante e di lotta all’evasione fi-scale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci;
  • ad investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elet-tronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati persona-li.

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario o che continuano ad ap-plicare il regime fiscale di vantaggio (previsione confermata da ultimo dall’Agenzia delle Entrate), men-tre in caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle descritte si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 ( dal 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata, ovve-ro da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo). Il ces-sionario/committente, a sua volta per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro), deve adempire agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sdl.

Si prevede inoltre, sempre a partire dal 2019, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini  di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministe-riale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione, consiste nella riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli ac-certamenti in tema di IVA e di imposte sui redditi, sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la tra-smissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per:

  • La cessione di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • Le presentazioni rese dei soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un amministrazione pubblica.

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