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Circolare n.04

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NOVITA’ NELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Il DL 50/2017 ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti: non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il di-ritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Per la registrazione delle fatture di acquisto e relativa detraibilità dell’imposta occorre ora dare eviden-za a che coesistano i due elementi che attivano il diritto alla detrazione dell’IVA:

  • effettuazione dell’operazione (consegna/spedizione per le cessioni di beni e pagamento per le
    prestazioni di servizi)
  • ricevimento della fattura di acquisto (possesso della fattura)

Occorre quindi porre attenzione anche alla data di ricevimento della fattura stessa.
Le fatture di acquisto dovranno essere “abbinate” alla prova di ricevimento della stessa: esempio pec o mail ricevuta.
Esse dovranno essere registrate nella liquidazione periodica IVA del mese di ricevimento della fattura o comunque entro la liquidazione IVA del mese di dicembre, oppure in apposito sezionale se registrata dopo la liquidazione IVA di dicembre ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA re-lativa all’anno 2018 fissato per il 30/04/2019).

Esempio:
fattura datata gennaio 2018, ricevuta via pec o mail in febbraio, non può essere registrata nella liquida-zione IVA di gennaio, ma sarà annotata nella liquidazione periodica IVA del mese di febbraio o co-munque entro la liquidazione IVA del mese di dicembre, oppure in apposito sezionale se registrata do-po la liquidazione IVA di dicembre ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA rela-tiva all’anno 2018 fissato per il 30/04/2019).

Invitiamo quindi i clienti la cui contabilità è gestita dal nostro Studio a consegnarci la fattura ri-cevuta “pinzata” alla prova di ricevimento della stessa (pec o mail).

PUNTI DI CRITICITA’
Invitiamo a porre attenzione alla registrazione (e quindi alla corretta detraibilità dell’IVA) per le fatture ricevute per posta ordinaria.
Qualora la fattura riporti stampata una data prossima alla fine del mese, sarà presumibilmente certo che il ricevimento della stessa da parte del clienti sarà avvenuto nel mese successivo (es. fattura datata 31 gennaio, spedita per posta ordinaria, sarà sicuramente ricevuta in febbraio) → dovrà essere registrata secondo i termini sopra esposti.
Invitiamo anche a porre attenzione a particolari procedure interne aziendali, per cui si appongono sulla fattura ricevuta visti o timbri che certificano la data di ricevimento. In questi casi, la fattura non potrà essere annotata anteriormente alla attestazione del timbro.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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