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Circolare n.03

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n 3 del 06 02 2018]

SPESOMETRO SECONDO SEMESTRE 2017: INVIO ENTRO IL 6 APRILE
C’è tempo fino al 6 aprile 2018 per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017. Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui, dopo il confronto con gli operatori sulla bozza pubblicata il 19 gennaio scorso, vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni in-trodotte dal Collegato fiscale 2018.
Il provvedimento recepisce le novità dettate dal Collegato fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017).
In particolare:

  • vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste (diventa facoltativo compilare i dati anagrafi-ci di dettaglio delle controparti);
  • per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
  • diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

SPESOMETRO ANNO 2018
Il Collegato fiscale 2018 e la legge di Bilancio 2018 hanno operato alcune modifiche sull’obbligo co-municativo relativo ai dati delle fatture emesse e ricevute. Le novità riguardano l’estensione anche all’anno d’imposta 2018 della facoltà di trasmettere i dati con periodicità semestrale, con termine della comunicazione relativa al primo semestre del 2018 differito al 1° ottobre 2018. Viene confermata la facoltà di trasmettere i soli dati del documento riepilogativo delle fatture di impor-to inferiore a 300 euro, in luogo dell’obbligo, finora vigente, di comunicare i dati delle singole fatture.

Termini di trasmissione dei dati delle fatture per il 2018

Fatture fino a 300 euro
Con la circolare n. 1/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute e che tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.
L’obbligo, indipendentemente dalla modalità di registrazione, di comunicare i dati relativi ad ogni sin-gola fattura è stato abolito dall’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, che ha infatti previsto la facoltà di tra-smettere i soli dati del documento riepilogativo.
In tal caso, i dati da comunicare sono:

  • per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;
  • per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente; – la data e il numero del documento riepilogativo;
  • l’ammontare imponibile complessivo, nonché l’ammontare dell’imposta complessiva, distinti secon-do l’aliquota applicata;
  • la tipologia di operazione, ove si tratti di operazione che non comporta l’addebito dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha da ultimo precisato che l’importo di 300 euro va calcolato facendo riferi-mento al totale della fattura, comprensivo dell’IVA.

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