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Circolare n.10

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 10 del 10.04.2018]

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CARBURANTI

Dal 1° luglio 2018 la scheda carburante non sarà più un documento valido ai fini fiscali segnando l’inizio dell’era della fatturazione elettronica.
Ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per auto-trazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • i mezzi di pagamento elettronici (a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico ban-cario o postale, bollettino postale);
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’unico pagamento non ritenuto ammissibile per poter detrarre IVA e costo è quello effettuato in con-tanti.
È quanto prevede il provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.
Con la scomparsa della scheda carburante assolviamo l’onere della prova per la certezza dell’acquisto dei carburanti. Inoltre, tutti i titolari di partita Iva dovranno essere messi in condizione di ricevere dal distributore di carburanti la fattura in formato Xml. All’atto dell’acquisto, il gestore dell’impianto provvederà all’invio della relativa fattura elettronica all’Amministrazione Finanziaria attraverso il siste-ma di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante, di dedurne il costo e l’Iva versata.
Due sono le possibili soluzioni per i possessori di partita Iva: riceverla tramite Pec (posta elettronica certificata) comunicata al gestore in fase di acquisto o tramite Codice Destinatario a 7 caratteri che identifica il soggetto privato nel Sistema di Interscambio.
Autostrade per l’Italia ha presentato il Telepass Pay, un “circuito di pagamento unico che a regime consentirà di pagare la benzina, dentro e fuori l’autostrada”. Con l’abbonamento a Telepass Pay potranno anche essere saldati il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing e persino il parcheggio sulle strisce blu.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA OBBLIGATORIA ANCHE PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul recupero del patrimonio edilizio e preso atto delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2018, tra cui ulteriori adempimenti che in precedenza era-no limitati alle misure per il risparmio energetico.
Per fruire del bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il contribuente dovrà inviare telematicamente     all’Enea una comunicazione con le informazioni sugli interventi eseguiti.
Nella guida al bonus sulle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2018, viene confermato il contenuto delle disposizioni, di cui all’art. 16, c. 2-bis D.L. 63/2013, come introdotto dall’art. 1, c. 3, lett. b), n. 4) L. 205/2017, le quali ricalcano quanto già prescritto per l’agevolazione sulla riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 50%, entro un limite di € 96.000, spetta per numerose tipologie di lavori eseguiti sulle singole unità e sulle parti a comune degli edifici dal 1.01.2018, e il bonus si protrae per tutti gli interventi eseguiti e le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2018.
Restano validi tutti i documenti di prassi già emanati dalle Entrate (peraltro, richiamati in calce alla guida), con particolare riferimento a soggetti destinatari, interventi agevolati, condizioni da rispettare, modalità di esecuzione dei pagamenti (bonifici tracciabili), e documentazione (accatastamento unità, ricevute pagamento ICI/IMU, delibera assembleare esecuzione lavori, consenso ai lavori del proprieta-rio e abilitazioni amministrative o dichiarazione sostitutiva).
Per gli interventi di questo tipo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, il contribuente può benefi-ciare dell’aliquota Iva ridotta al 10% anche per l’acquisto dei beni necessari all’intervento, ma solo se ceduti nell’ambito di un contratto di appalto, con particolare attenzione, a cura del prestatore d’opera, alla presenza dei cosiddetti beni significativi, nel qual caso l’Iva ridotta si rende applicabile fino a con-correnza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni.
Dal 2018, la legge di Bilancio ha introdotto il nuovo adempimento di comunicazione all’ENEA, in via telematica, dei dati relativi alla tipologia di interventi eseguiti; l’adempimento era destinato, in realtà, al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico, ma il legislatore l’ha esteso anche agli in

terventi che beneficiano della detrazione Irpef del 50%, poiché rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. 917/1986 (TUIR), ma sul punto si attendono ancora i chiarimenti ufficiali.

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