ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.22

ESTEROMETRO: come evitare l’invio Nella precedente circolare sono stati analizzati i profili soggettivi dell’esterometro, con l’individuazione di coloro che saranno tenuti all’invio della nuova comunicazione, sulla scorta dei chiarimenti forniti da Assonime con la circolare 26 del 13 dicembre 2018. Nel prosieguo, invece, sempre avendo riguardo al recente documento di Assonime, si indagheranno gli aspetti oggettivi dell’adempimento, allo scopo di capire per quali operazioni transfrontaliere sia possibile evitarlo. Tale aspetto non è di poco conto se si considera la cadenza che avrà il nuovo obbligo. Infatti, la tra-smissione telematica avrà scadenza mensile, dovendo essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, con riferimento alle operazioni passive; resta fermo che per data di ricezione deve intendersi la data di registrazione della fattura di acquisto. Va fin da subito precisato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non vi è l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni: – extra-Ue per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quindi, per le importazioni; – transfrontaliere per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica. La ragione consta nel fatto che i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia delle en-trate, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroni-che transitano dal SdI. Diventerebbe, quindi, preziosa la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti, proprio al fine di evitare la trasmissione mensile dell’esterometro. Al riguardo, si ricorda che con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto “la pos-sibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”. Successivamente, è stato chiarito che il principio opera anche laddove il soggetto non residente ab-bia nominato in Italia un rappresentante fiscale invece di identificarsi direttamente. Difatti, nelle FAQ dedicate alla fatturazione elettronica si legge che “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015”. Peraltro, nell’occasione l’Agenzia ha altresì precisato che “Qualora l’operatore Iva residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”, e non, invece, il codice convenzionale composto da sette X (“XXXXXXX”) da indicare allorquando la fattura venga emessa direttamente al soggetto non residente. La circolare di Assonime conferma poi la possibilità di emettere la fattura in modalità elettronica anche nei confronti di cessionari o committenti non residenti privi di una partita Iva italiana. Quindi, ad esempio, si deve ritenere possibile fatturare elettronicamente anche le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie, i servizi intracomunitari, le cessioni di immobili ubicati in Italia, eccetera. Ciò sempre a condizione che sia assicurata la possibilità al soggetto non residente di ottenere copia cartacea della fattura ove ne faccia richiesta. In sostanza, è possibile affermare che, dal lato attivo della fatturazione, ci sono gli strumenti per evitare la trasmissione dell’esterometro. Invece, ad oggi, non è possibile evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni; difatti, in base a una FAQ dell’Agenzia, “Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”. A parere di Assonime “è auspicabile che sia ammessa la possibilità di far transitare attraverso il SdI anche le fatture passive estere”. E ciò potrebbe avvenire attraverso l’emissione di un’autofattura da inviare al SdI così come ammesso per gli acquisti interni in reverse charge.

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Circolare n.21

ESTEROMETRO OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2019 L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari). Con la circolare n. 26 del 13 dicembre 2018 Assonime ha fornito un quadro riepilogativo dell’adempimento relativo alla comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle opera-zioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri (sia attive che pas-sive) a fronte della prossima entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta del c.d. esterometro. La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali. L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019. Presupposto soggettivo Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti te-nuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali). Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni Nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procede-re con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni. Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati re-lativi alle operazioni transfrontaliere effettuate. Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive. Intrastrat L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato. Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferi-mento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti). Esterometro: formato e dati Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utiliz-zare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture. Ai fini dell’accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l’apposizione: – della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate); – in alternativa del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrspettivi”). Esterometro: modalità e termini di trasmissione Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio: – trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corri-spettivi”; – sistema di trasmissione basato su protocollo FTP. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo: – rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive); – rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti). Omessa/errata trasmissione: sanzioni In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite mas-simo fissato a mille euro per trimestre). Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione. Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

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Circolare n.20

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’ ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fat-ture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria. Resta pertanto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica per le fatture dagli stessi emesse a soggetti per i quali la stessa non deve essere trasmessa al Sistema tessera sanitaria (es. a pubbliche amministrazioni, case di cura, centri medici, ecc.). Resta altresì l’obbligo di utilizzo del sistema fatturazione elettronica per lo scarico delle fatture rice-vute da fornitori e la loro conservazione elettronica. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 non è più necessario emettere la fattura per le prestazioni rese dai medici (cedolino paga) nei confronti delle ATS. Ai fini delle registrazioni contabili sarà quindi sufficiente trasmettere al nostro Studio il cedolino paga cartaceo. TERMINI DI EMISSIONE A partire dal 1° luglio 2019: – la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione; – le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effet-tuazione dell’operazione; – la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 viene abrogata; – il cessionario/committente può computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del pe-riodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

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Circolare n.19

DECRETO FISCALE 2019: LE NOVITA’ SU FISCO, AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI Il decreto fiscale supera l’esame parlamentare per la conversione in legge. Tante sono le misure confermate, ma anche le novità. DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC Resta possibile definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. La regolarizzazione delle somme accertate nei verbali va fatta presentando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, il versamento va fatto entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo vanno applicati gli interessi legali calcolati dal giorno suc-cessivo al termine della prima rata. DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO Confermata la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con ade-sione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate (con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo); non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme acces-sorie. REVERSE CHARGE Prorogata sino al 2022 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA per: – le cessioni di telefoni cellulari – le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, – le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; – i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE); – i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Di-rettiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; – le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. ROTTAMAZIONE TER Confermata, nella sua struttura generale la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Ci sono però alcune novità che interessano: a) il numero di rate: pur mantenendo ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, le rate passano da 10 a 18, eliminando la necessità che tali rate sia-no tutte di pari importo. L’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. b) la scadenza delle rate: – per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019; – le restanti rate sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 no-vembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. c) il lieve inadempimento: è possibile versare tardivamente le rate senza conseguenze, purché il ri-tardo non superi 5 giorni. STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO Confermato l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo resi-duo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risor-se proprie comunitarie. Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, inte-ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. CHIUSURA LITI PENDENTI La definizione delle liti pendenti subisce profonde modifiche tra cui: – per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa; – in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. – per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione al 24 ottobre 2018, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore; – in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuen-te e l’Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto con-fermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misu-ra ridotta, secondo quanto riportato sopra. SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI Al posto della dichiarazione integrativa speciale viene prevista la sanatoria degli errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 24 ottobre 2018. Per sanarle va versata una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020. La procedura di regolarizzazione non può essere esperita: – con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della pro-cedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990; – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entra-ta in vigore della disposizione in esame. Inoltre, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione fissati in cinque anni sono prorogati di due anni. SANZIONI PER CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ Si modificano le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa anti-riciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi in-feriori a 30.000 euro. In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E ALTRE SEMPLIFICAZIONI Viene previsto un pacchetto di

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Circolare n.18

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazio-ne edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico. Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame do-vrà riguardare: gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie. interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di: sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamen-to dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a bio-massa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una plu-ralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW). Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir). Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fi-scale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del ri-sparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si po-trà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico). La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un interven-to di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la tra-smissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale propo-sito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione. Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine la-vori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019). Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio do-vrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di de-cadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati. Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa age-volazione, occorre però soddisfare alcune condizioni: per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corri-spettivi tramite registratori telematici (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015); per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificata-mente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016; per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS. I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o paga-mento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro. FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in confor-mità alle disposizioni normative. Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che: la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro docu-mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione. Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde: alla data di consegna o

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Circolare n.17

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 30 novembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 3° trimestre 2018, Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.16

SCADENZA INVIO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 17 settembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 2° trimestre 2018, mentre il 1° ottobre 2018 quello per l’invio dei dati fatture (spesometro) relativo al 1° semestre 2018. Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma e comunque entro una settimana dalle suddette scadenze i files da trasmettere indicando come in-termediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.15

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI una precisazione per i contribuenti in contabilità semplificata Poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della deducibilità, non ha subito una pro-roga, dal 1° luglio non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. O meglio, se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carbu-rante, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali. Si invitano, quindi, i clienti in contabilità semplificata a consegnarci il documento che avvalori il pa-gamento del rifornimento con modalità tracciata (carta di credito, bancomat, etc.). Solo con tale documento, sarà possibile detrarre il costo e l’IVA. Dal 1° gennaio 2019, oltra al pagamento tracciato, entrerà in vigore definitivamente la fattura elettroni-ca, con abolizione della scheda carburante.

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Circolare n.14

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI RINVIATA AL 2019 Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fis-sato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carbu-ranti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di paga-mento tracciabili. È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pa-gamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

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Circolare n.13

CARBURANTI CON E-FATTURA: ultimi chiarimenti Come ormai ben noto, dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di car-burante per motori per uso autotrazione. Per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, oltre al possesso della fattura elettronica, è richiesto anche l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Acquisti carburanti e altri servizi Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2018, in caso di fatturazione, conte-stualmente o in momenti diversi, di più operazioni di cui una o più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione della fattura elettronica si estende anche alle altre. Se, ad esempio, un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazio-ne/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica. Le informazioni contenute nella e-fattura Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, etc.), come invece previsto per la scheda carburante. Ne deriva, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E/2018, che gli elementi indicati (targa, modello, etc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite per le opportune finali-tà, ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un de-terminato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. Tali dati andranno inseriti nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” e non, invece, nel campo “mezzo di trasporto” come indicato in un primo momento dall’Agenzia. Contratto di netting Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che consiste in un rapporto di somministrazione. Mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi ri-ferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato l’addebito bancario ed emessa la fattura elet-tronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entra-te anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.

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