ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.21

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 21 del 18.12.2018]

ESTEROMETRO OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2019

L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).
Con la circolare n. 26 del 13 dicembre 2018 Assonime ha fornito un quadro riepilogativo dell’adempimento relativo alla comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle opera-zioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri (sia attive che pas-sive) a fronte della prossima entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica. Si tratta del c.d. esterometro.
La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali.

L’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019.

Presupposto soggettivo
Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti te-nuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali).

Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni
Nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procede-re con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.
Il motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati re-lativi alle operazioni transfrontaliere effettuate.
Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive.

Intrastrat
L’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato. Conseguentemente dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferi-mento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti).

Esterometro: formato e dati
Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, è necessario utiliz-zare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.
Ai fini dell’accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l’apposizione:
– della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate);
– in alternativa del sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrspettivi”).

Esterometro: modalità e termini di trasmissione
Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio:
– trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corri-spettivi”;
– sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.
La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
– rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
– rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).

Omessa/errata trasmissione: sanzioni
In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite mas-simo fissato a mille euro per trimestre).
Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.
Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
MILANO

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 69000269
LEGNANO

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 540622
error: Contenuto protetto !!