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Circolare n.18

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 18 del 03.12.2018]

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA
A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazio-ne edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico.
La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico.

Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame do-vrà riguardare:

  • gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie.
  • interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
  • installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.

La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di:

  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamen-to dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a bio-massa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una plu-ralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW).

Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir).
Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fi-scale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del ri-sparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si po-trà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico).
La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un interven-to di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la tra-smissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale propo-sito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione.
Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine la-vori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019).
Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio do-vrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA
Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di de-cadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa age-volazione, occorre però soddisfare alcune condizioni:

  • per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corri-spettivi tramite registratori telematici (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015);
  • per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificata-mente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016;
  • per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS.
    I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o paga-mento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA
La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in confor-mità alle disposizioni normative.
Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che:

  • la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro docu-mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure
  • le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde:

  • alla data di consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili (ovvero alla data della fattura o del pagamento se precedente alla consegna);
  • alla data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi verso clienti nazionali (ovvero alla data dell’emissione della fattura se precedente al pagamento).

A norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, e rappresenta una delle informazioni obbligatorie. La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.
In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la possi-bilità di continuare ad utilizzare la fattura differita anche nell’ambito della fatturazione elettronica utilizzando la data di emissione del documento.
“L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4,del Dpr 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica dif-ferita. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore Iva residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica differita il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • al momento della cessione (20 gennaio), emettere un Ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/1996) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019 indicandovi i riferimenti del do-cumento o dei documenti di trasporto (numero e data); far concorrere l’Iva alla liquidazione del mese di gennaio.”

Definito il riferimento normativo, veniamo al nocciolo della questione. È prassi nelle aziende emette-re la fattura differita nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, retrodatando la fattura con data fine mese precedente; esemplificando, in caso di fattura riepilogati-va di N consegne di beni avvenute nel mese di ottobre 2018, il fornitore emette ed invia la fattura di vendita al cliente nei primi giorni di novembre 2018 ma con data 31 ottobre 2018. Tale comporta-mento viene adottato per anticipare i termini di pagamento delle fatture; abitualmente le condizio-ni contrattuali (scritte o implicite tra le parti) prevedono che il pagamento sia legato alla data fattu-ra (ad es. 30/60/90 giorni data fattura).
Se fino ad oggi tale comportamento operativo è passato “sottotraccia” (vista anche l’irrilevanza dello stesso ai fini del regolare versamento dell’Iva) in ottica di fatturazione elettronica tale disallineamen-to tra data invio e data fattura verrà evidenziato con la trasmissione del file xml al SdI. Tornando al nostro esempio, se il fornitore crea il file xml il 14 novembre, riferito alle consegne effettuate nell’arco del mese di ottobre, e lo trasmette contestualmente al SdI, la data riportata nel campo “Da-taFattura” deve coincidere con la data di trasmissione del file al SdI (14 novembre).
Per ovviare al problema dei termini di pagamento legati alla data fattura sarebbe opportuno rivede-re le condizioni contrattuali, ad esempio ancorando il pagamento alla data di effettuazione dell’operazione, in vista anche dell’obbligo di esporre tale informazione in fattura dal 1° luglio 2019 (articolo 11 D.L. 119/2018). Tale soluzione, seppur ragionevole, è però difficilmente percorribile per obiettive difficoltà nel rideterminare condizioni contrattuali vigenti da anni e molte volte imposte dai clienti di maggior dimensione.

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
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