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Circolare n.11

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 11 del 05.03.2019]

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI ENTRO IL 18 MARZO 2019

Entro il 18.03.2019 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

 

SOGGETTI

INTERESSATI

Società

di capitali

  • S.r.l.
  • S.p.a.
  • S.a.p.a.
Altri soggetti

obbligati

  • Società di capitali in liquidazione ordinaria.
  • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):
    • concordato preventivo;
    • liquidazione coatta amministrativa;
    • amministrazione straordinaria.
  • Società consortili
  • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.
Soggetti

esonerati

  • Società cooperative.
  • Società di mutua assicurazione.
  • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.
Società

di capitali

dichiarate

fallite

  • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall’art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato “senza spese”.
  • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa.
Trasferimento

della sede

sociale

Se la società, effettuato il versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è tenuta a effettuare un ulteriore versamento.
IMPORTO Misura

forfettaria

Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno.
Capitale

sociale/Fondo

di dotazione

al 1.01.2019

Fino a

€ 516.456,90

€ 309,87
Oltre

€ 516.456,90

€ 516,46
VERSAMENTO Mod. F24 –

sezione Erario

Codice tributo 7085 Entro il 18.03.2019
Periodo di

riferimento

2019
Compensazione
  • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
  • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

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