ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n°1 del 15/01/2025

La legge di Bilancio 2026 contiene importanti novità in materia fiscale. Si va dalla riduzione dell’IRPEF (con il passaggio dell’aliquota intermedia dal 35% al 33%) alla nuova disciplina sui dividendi, dalla definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 (rottamazione quinquies) alla riedizione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Non mancano poi tante altre novità in materia di reddito d’impresa: meritano attenzione quelle relative alla ritenuta (dello 0,5% nel 2028 e dell’1% dal 2029) sulle transazioni B2B, quelle che interessano il comparto bancario e assicurativo e la revisione della disciplina fiscale sugli affitti brevi. Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2026 contiene alcune importanti disposizioni riguardo alla tassazione sia delle persone fisiche che delle imprese. In allegato riportiamo una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali. SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Bonus Edilizi]

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Principali novità]
LEGGI TUTTO

Circolare n.12

DECRETO RISTORI QUATER SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE E’ prevista la sospensione dei termini per i versamenti che scadono nel mese di dicembre relativi a: ritenute e addizionali relativi al mese di novembre IVA mensile di novembre. La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni o interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili. La sospensione è applicabile unicamente: ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019; Indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che: esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse; operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse. VERSAMENTI DELL’ACCONTO IVA ANNUALE Una considerazione deve essere fatta in merito al versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre 2020. Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai “termini che scadono nel mese di dicembre 2020”, si presume che vi rientri anche l’acconto IVA. Se tale interpretazione, come si suppone venisse confermata, anche l’acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021. Resta salvo il requisito della diminuzione di fatturato pari al 33% come sopra identificata. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E’ prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020 per i soggetti sopra elencati. Resta fermo che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. PROROGA DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE  Il Decreto Ristori quater all’art. 4 interviene rinviando al 1 marzo 2021 il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 10 dicembre 2020 senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata. CONTRIBUTO FONDO PERDUTO PER AGENTI DI COMMERCIO Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, con l’ammissione degli agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell’Allegato 1 del decreto Ristori quater. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 12 del 11.12.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.11

DECRETO RISTORI E RISTORI BIS Si ritorna a parlare di sospensioni e proroghe dei versamenti delle imposte a causa del dilagare dell’epidemia Coronavirus. Ma ora, rispetto a quanto accaduto in primavera allorquando le sospensioni sono state generalizzate, perché generalizzato è stato il lockdown, si assiste ad una situazione a macchia di leopardo, con sostanziali differenze sia in merito ai soggetti interessati sia alla collocazione territoriale degli stessi. SLITTAMENTO ACCONTO DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI ISA COMPRESI NELL’ALLEGATO 1 Riguarda l’acconto di novembre delle imposte dirette (Irpef, Ires, addizionali) e dell’IRAP. Spetta alle categorie economiche elencate nell’Allegato 1 localizzate nella zona rossa. Rientrano anche i forfettari, i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA. Verificate queste condizioni, il versamento del secondo acconto dovuto entro il 30 novembre 2020 può essere effettuato entro il 30 aprile 2021 senza alcuna maggiorazione. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o corrispettivi. SLITTAMENTO ACCONTO DI NOVEMBRE PER I SOGGETTI ISA CON CALO DI FATTURATO Resta in vigore la norma, contenuta nel Decreto Agosto (art. 98, DL n. 104/2020) in base alla quale, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP senza alcuna maggiorazione. SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE E’ prevista la sospensione dei termini per i versamenti che scadono nel mese di novembre relativi a: Ritenute e addizionali relativi al mese di ottobre IVA mensile di ottobre o del terzo trimestre La sospensione è valida fino al 16 marzo 2021, data entro la quale occorre versare l’intero importo (senza sanzioni o interessi) o, per chi opta per la rateazione, la prima delle 4 rate mensili. La sospensione non vale per tutti i contribuenti, ma solo ai soggetti che: esercitano le attività sospese di cui Allegato 1; esercitano attività di ristorazione che hanno localizzazione nelle zone rosso o arancione. operano nei settori economici compresi nell’allegato 2 oppure attività alberghiera, agenzia di viaggio o tour operator localizzate nella zona rossa. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E’ prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (tranne Inail) per i datori di lavoro privati compresi nell’Allegato 1 o con unità produttive o operative localizzate nella zona rossa comprese nell’Allegato 2. I pagamenti sospesi devono essere effettuati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o versamento prima delle 4 rate mensili. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E’ riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle comprese nell’Allegato 2. Spetta se il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. Per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto dal Decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI Il Decreto Ristori ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i soli soggetti operanti nei settori compresi nell’Allegato 1. A differenza del Decreto Rilancio il credito non è più subordinato al conseguimento di ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ma soltanto alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto agli stessi del 2019. Da ultimo, il Decreto Ristori bis ha esteso ulteriormente l’ambito applicativo del bonus ammettendo anche le imprese comprese nell’Allegato 2, quelle che svolgono attività di agenzia di viaggio e tour operator localizzate nella zona rossa. Codice tributo 6920. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU E’ prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività comprese nell’Allegato 2 localizzate nella zona rossa. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI PER ORA SENZA PROROGHE Niente proroga per il versamento dei contributi fissi dovuti all’INPS da artigiani e commercianti. La scadenza del 16 novembre 2020 è quindi per ora confermata. Il Decreto Ristori bis parla esclusivamente dei “datori di lavoro” lasciando intendere che il rinvio a marzo 2021 riguardi i versamenti contributivi dovuti in favore dei lavoratori. Manca uno specifico richiamo alla scadenza dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 11 del 11.11.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.10

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI POS Dal 1° luglio 2020 gli esercenti e professionisti (che non hanno avuto nel 2019 ricavi o compensi supe-riori a € 400.000) che accettano pagamenti tracciati dal consumatore finale avranno diritto al BONUS POS. Esso consiste in un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite POS (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, altri strumenti tracciabili). Gli esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni affet-tuate e le informazioni sulle commissioni addebitate. Entro il 20 del mese successivo, nella casella PEC o nell’online banking, vedranno esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d’imposta maturato si può usare solo in compensazione, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al pe-riodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. L’agevolazione è già utilizzabile per le commissioni pagate nei mesi di luglio e agosto. In F24 indicare il codice tributo 6919, mese e anno di riferimento. DAL 1° OTTOBRE IL PIN INPS LASCIA IL PASSO ALLO SPID A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Fase transitoria: prima del passaggio obbligatorio da PIN a SPID è prevista una fase transitoria che inizierà appunto il 1° ottobre 2020 nella quale il PIN attuale sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla sca-denza, fino al termine di questo periodo di transizione. La data di cessazione definitiva del PIN deve essere ancora stabilita. Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi a enti certificatori autorizzati, definiti “Identity Provider” come: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte o Tim. Altrimenti è possibile rivolgersi anche a Poste Italiane.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 10 del 23.09.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.8

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it, > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contri-buzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2020 Attendiamo comunicazione ufficiale nel prossimo Decreto per proroga al 30 giugno 2020. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna del-la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 8 del 04.05.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.7

DECRETO CURA ITALIA: sospensione versamenti e adempimenti Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia” contenente disposizioni legate all’emergenza Coronavirus. Il decreto ha previsto specifiche disposizioni in base al settore di attività del contribuente, alla localizzazione dell’attività, nonché alla dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo, come di seguito analizzato. L’art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 ha sospeso dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020, per – le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n.600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali edei premi per l’assicurazione obbligatoria. Al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in at-to, il nuovo decreto da un lato, estende la sospensione a ulteriori categorie di soggetti, quali: associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a de- correre dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale reginale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la previsione di cui all’art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 7 del 19.03.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.6

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI SOCIETA’ DI CAPITALI Entro il prossimo 16 marzo 2020 i contribuenti devono far fronte anche al versamento della tassa an- nuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2020. Soggetti tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale al 1° gennaio 2020, ed ammonta a: € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; € 516,46 se il capitale sociale è superiore a 516.456,90 euro. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno 2020. L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires e Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versa- mento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle en- trate (Entratel/Fisconline).

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 6 del 10.03.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.5

CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ DI STUDIO Gentilissimi Clienti, con riferimento alle ultime ordinanze emesse dalle Istituzioni Pubbliche e per contribuire al conteni- mento della diffusione del Covid-19 si comunica che lo Studio rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dello Studio quindi prosegue rimanendo a Vostra disposizione via telefono o mail. Sospendiamo tutti gli appuntamenti fino a quando la situazione sarà più serena per tutti; sostituiamo quindi gli appuntamenti fisici con Skype (da concordare) oppure con appuntamenti telefonici. La consegna della vostra contabilità o di altra documentazione potrà avvenire tramite vostra conse- gna diretta in ufficio. In questo caso vi dovremo però chiedere di lasciarla in un apposito contenitore che lasceremo visibile ante ingresso studio. Le scadenze fiscali e gli adempimenti contabili/amministrativi verranno da noi regolarmente svolti,eventuali posticipazioni delle scadenze che l’Agenzia delle Entrate dovesse decidere vi verranno co- municate tempestivamente. Cordiali saluti STUDIO CON.TEC SRL

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 5 del 09.03.2020]
LEGGI TUTTO

Circolare n.3

LA DETRAZIONE DELL’IVA SULLE FATTURE “A CAVALLO D’ANNO” Ricordiamo con esempi pratici le regole per la detrazione dell’IVA relativamente alle fatture a “cavallo d’anno”, stante le norme dettate dall’art. 1, DPR 100/1998 così come modificato dal D.L. 119/2018. Esempio 1) Data fattura: 27/12/2019 Data ricezione Sdi: 30/12/2019 Annotazione registro Iva acquisti:  31/12/2019. La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2019. Esempio 2) Data fattura: 30/12/2019 Data ricezione Sdi: 31/12/2019 Annotazione registro Iva acquisti:  07/01/2020 Poiché la fattura è stata ricevuta ma non registrata nel mese di dicembre 2019, la detrazione dell’Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020: sarà invece possibile registrare la fattura nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019 da presentare entro il 30 aprile 2020. Esempio 3) Data fattura: 30/12/2019 Data ricezione Sdi: 07/01/2020 Annotazione registro Iva acquisti:  07/01/2020 La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2020.

LEGGI TUTTO

Circolare n.2

DETRAZIONI IRPEF: DAL 2020 VALIDE SOLO SE PAGAMENTO TRACCIATO Come già riportato nella nostra Circolare n. 1 per poter detrarre le spese in dichiarazione occorre effettuare il pagamento con strumenti tracciabili (POS, carte di credito, etc.). Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Attenzione però: la novità non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale che possono continuare ad essere effettuate in contanti. Invitiamo quindi a conservare le ricevute di pagamento delle spese sostenute allegandole alle relative fatture. Così dovranno essere consegnate al nostro Studio per la prossima dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2020. Elenco spese detraibili al 19%: spese sanitarie (tranne acquisto medicinali) spese veterinarie interessi per mutui premi assicurazione vita e infortuni erogazioni liberali spese per istruzione spese funebri spese per addetti all’assistenza personale spese per attività sportive per ragazzi spese per intermediazione immobiliare spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari riscatto di laurea spese asili nido abbonamenti servizi trasporto pubblico

SCARICA DOCUMENTO ALLEGATO [Circolare n. 2 del 10.01.2020]
LEGGI TUTTO

Lo Studio CON.TEC S.r.l. opera da più di trent'anni nell’ambito della consulenza ed assistenza societaria, tributaria e fiscale per ditte, professionisti, società ed enti.
MILANO

MILANO

Via Gustavo Fara, 39
20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 69000269
LEGNANO

LEGNANO

Via Carlo Cattaneo, 2
20025 Legnano (MI)
Tel. +39 0331 540622
error: Contenuto protetto !!