ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.20

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ULTIME NOVITA’ ESONERO MEDICI PER FATTURE EMESSE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Solo per il 2019, sono esonerati dall’utilizzo della fatturazione elettronica i medici che emettono fat-ture a privati e che sono inviate al Sistema tessera sanitaria. Resta pertanto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica per le fatture dagli stessi emesse a soggetti per i quali la stessa non deve essere trasmessa al Sistema tessera sanitaria (es. a pubbliche amministrazioni, case di cura, centri medici, ecc.). Resta altresì l’obbligo di utilizzo del sistema fatturazione elettronica per lo scarico delle fatture rice-vute da fornitori e la loro conservazione elettronica. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 non è più necessario emettere la fattura per le prestazioni rese dai medici (cedolino paga) nei confronti delle ATS. Ai fini delle registrazioni contabili sarà quindi sufficiente trasmettere al nostro Studio il cedolino paga cartaceo. TERMINI DI EMISSIONE A partire dal 1° luglio 2019: – la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui si effettua l’operazione; – le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effet-tuazione dell’operazione; – la numerazione progressiva delle fatture prevista dall’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 viene abrogata; – il cessionario/committente può computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del pe-riodo in cui l’operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l’imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo. In tale evenienza l’imposta deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

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Circolare n.19

DECRETO FISCALE 2019: LE NOVITA’ SU FISCO, AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI Il decreto fiscale supera l’esame parlamentare per la conversione in legge. Tante sono le misure confermate, ma anche le novità. DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC Resta possibile definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. La regolarizzazione delle somme accertate nei verbali va fatta presentando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, il versamento va fatto entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo vanno applicati gli interessi legali calcolati dal giorno suc-cessivo al termine della prima rata. DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO Confermata la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con ade-sione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate (con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo); non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme acces-sorie. REVERSE CHARGE Prorogata sino al 2022 l’applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA per: – le cessioni di telefoni cellulari – le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, – le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop; – i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE); – i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Di-rettiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; – le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. ROTTAMAZIONE TER Confermata, nella sua struttura generale la definizione agevolata dei ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Ci sono però alcune novità che interessano: a) il numero di rate: pur mantenendo ferma la possibilità di pagare il quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, le rate passano da 10 a 18, eliminando la necessità che tali rate sia-no tutte di pari importo. L’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. b) la scadenza delle rate: – per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019; – le restanti rate sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 no-vembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. c) il lieve inadempimento: è possibile versare tardivamente le rate senza conseguenze, purché il ri-tardo non superi 5 giorni. STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO Confermato l’annullamento automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo resi-duo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risor-se proprie comunitarie. Tale importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, inte-ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della ri-scossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. CHIUSURA LITI PENDENTI La definizione delle liti pendenti subisce profonde modifiche tra cui: – per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa; – in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. – per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione al 24 ottobre 2018, per le quali risulti soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore; – in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuen-te e l’Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto con-fermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misu-ra ridotta, secondo quanto riportato sopra. SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI Al posto della dichiarazione integrativa speciale viene prevista la sanatoria degli errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commessi fino al 24 ottobre 2018. Per sanarle va versata una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020. La procedura di regolarizzazione non può essere esperita: – con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della pro-cedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater, D.L. n. 167/1990; – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entra-ta in vigore della disposizione in esame. Inoltre, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione fissati in cinque anni sono prorogati di due anni. SANZIONI PER CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ Si modificano le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa anti-riciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità e riguardino importi in-feriori a 30.000 euro. In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E ALTRE SEMPLIFICAZIONI Viene previsto un pacchetto di

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Circolare n.18

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA A decorrere dal 2018 i contribuenti che hanno realizzato interventi di recupero edilizio e/o di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico e/o di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare sono tenuti ad una nuova comunicazione nei confronti dell’Enea, laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento energetico. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli interventi di cui alla norma in questione (ristrutturazio-ne edilizia, interventi antisismici e bonus mobili/arredi) dovranno essere oggetto di comunicazione all’Enea, laddove dagli stessi consegua un risparmio energetico. La nuova comunicazione, dunque, non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% di cui all’articolo 16-bis Tuir ma solo quelli che comportano un risparmio energetico. Secondo le indicazioni fornite dall’Enea sul proprio sito web ufficiale la comunicazione in esame do-vrà riguardare: gli interventi di coibentazione delle strutture edilizie. interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; installazione di collettori solari(solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti. La comunicazione dovrà inoltre essere effettuata in relazione agli interventi di: sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamen-to dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a bio-massa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una plu-ralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW). Come si può vedere, si tratta di tutti interventi che possono fruire dell’agevolazione tributaria per il risparmio energetico di cui all’articolo 1, c. 344-347, L. 296/2006 ma che, a determinate condizioni, possono essere ammessi anche all’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis Tuir). Si pensi, ad esempio, alla sostituzione dei serramenti esterni i quali sono ammessi sia al beneficio fi-scale del risparmio energetico che alla detrazione per ristrutturazioni edilizie se effettuati nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria. Laddove il contribuente opti per quest’ultima tipologia di detrazione, l’intervento – in quanto meritevole anche sotto il profilo del ri-sparmio energetico – dovrà essere oggetto di trasmissione telematica nella nuova comunicazione all’Enea. Resta in ogni caso fermo il principio in base al quale, per il medesimo intervento, non si po-trà fruire di entrambe le agevolazioni (ristrutturazione/energetico). La comunicazione, infine, dovrà essere effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (sono dunque esclusi gli arredi), ma solo se collegati ad un interven-to di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, la tra-smissione dovrà essere effettuata per i seguenti elettrodomestici (di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. Sotto un profilo operativo, la comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica; a tale propo-sito va evidenziato che, lo scorso 21 novembre, l’Enea ha reso disponibile sul proprio sito la pagina per provvedere alla registrazione e alla successiva trasmissione della comunicazione in questione. Con riferimento alle tempistiche per l’invio va evidenziato che, per gli interventi la cui data di fine la-vori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 febbraio 2019). Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio do-vrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. FATTURAZIONE ELETTRONICA E RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IMPOSTE E IVA Il decreto legge 04.08.2016 aveva regolamentato i requisiti per poter ridurre di 2 anni i termini di de-cadenza per gli accertamenti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo dichiarati. Con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, per poter beneficiare di questa age-volazione, occorre però soddisfare alcune condizioni: per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell’opzione per l’invio giornaliero dei corri-spettivi tramite registratori telematici (ex art. 2, c. 1 D.Lgs 127/2015); per ciascun periodo di imposta interessato, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute e corrispettivi tramite mezzi tracciabili e specificata-mente secondo le modalità previste all’art. 3, c. 1 D.M. Economia 4.08.2016; per ciascun periodo di imposta interessato, comunicare tale scelta nella dichiarazione dei redditi barrando apposita casella presente nel quadro RS. I benefici della riduzione del termine decadenziale ridotto di 2 anni cessa nel caso di incasso o paga-mento anche di una sola fattura (o corrispettivo) in contanti per importi superiori a 500 euro. FATTURAZIONE ELETTRONICA: CONDIZIONI DI PAGAMENTO E FATTURA DIFFERITA La data di emissione della fattura è argomento di discussione soprattutto con riferimento all’emissione delle fatture differite. Non si tratta di un argomento nuovo ma l’obbligo di fatturazione elettronica rende evidente il comportamento normalmente adottato dagli operatori non in confor-mità alle disposizioni normative. Le regole Iva (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a), D.P.R. 633/1972) prevedono la possibilità di emettere una sola fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, recante il dettaglio delle operazioni svolte in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a condizione che: la consegna o spedizione dei beni ceduti risulti da documento di trasporto o da altro docu-mento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione oppure le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione. Le fatture differite devono poi essere registrate nel registro Iva delle vendite con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni che corrisponde: alla data di consegna o

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Circolare n.17

SCADENZA INVIO LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 30 novembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 3° trimestre 2018, Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma il file da trasmettere indicando come intermediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.16

SCADENZA INVIO SPESOMETRO E LIQUIDAZIONE DATI IVA Il 17 settembre 2018 scade il termine per l’invio della liquidazione IVA relativa al 2° trimestre 2018, mentre il 1° ottobre 2018 quello per l’invio dei dati fatture (spesometro) relativo al 1° semestre 2018. Si invita coloro che vogliono avvalersi del nostro Studio per l’invio di tali dati, ad inviarci quanto pri-ma e comunque entro una settimana dalle suddette scadenze i files da trasmettere indicando come in-termediario il codice fiscale LCRMSM61L15E514H (dott. Massimo Locarno).

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Circolare n.15

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI una precisazione per i contribuenti in contabilità semplificata Poiché la norma sull’obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della deducibilità, non ha subito una pro-roga, dal 1° luglio non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell’utilizzo della scheda carburante. O meglio, se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carbu-rante, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l’IVA o dedurre il costo ai fini fiscali. Si invitano, quindi, i clienti in contabilità semplificata a consegnarci il documento che avvalori il pa-gamento del rifornimento con modalità tracciata (carta di credito, bancomat, etc.). Solo con tale documento, sarà possibile detrarre il costo e l’IVA. Dal 1° gennaio 2019, oltra al pagamento tracciato, entrerà in vigore definitivamente la fattura elettroni-ca, con abolizione della scheda carburante.

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Circolare n.14

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI RINVIATA AL 2019 Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fis-sato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carbu-ranti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di paga-mento tracciabili. È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pa-gamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

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Circolare n.13

CARBURANTI CON E-FATTURA: ultimi chiarimenti Come ormai ben noto, dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di car-burante per motori per uso autotrazione. Per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, oltre al possesso della fattura elettronica, è richiesto anche l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Acquisti carburanti e altri servizi Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2018, in caso di fatturazione, conte-stualmente o in momenti diversi, di più operazioni di cui una o più di esse soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l’emissione della fattura elettronica si estende anche alle altre. Se, ad esempio, un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione “X” e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazio-ne/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica. Le informazioni contenute nella e-fattura Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, etc.), come invece previsto per la scheda carburante. Ne deriva, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/E/2018, che gli elementi indicati (targa, modello, etc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite per le opportune finali-tà, ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un de-terminato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. Tali dati andranno inseriti nel blocco informativo “Altri dati Gestionali” e non, invece, nel campo “mezzo di trasporto” come indicato in un primo momento dall’Agenzia. Contratto di netting Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che consiste in un rapporto di somministrazione. Mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il rifornimento e vengono memorizzati i suoi ri-ferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato l’addebito bancario ed emessa la fattura elet-tronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio di Interscambio dell’Agenzia delle Entra-te anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato al fornitore.

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Circolare n.12

CARBURANTI CON E-FATTURA: quali modalità di pagamento Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori per uso autotrazione. Sembra, però, delinearsi all’orizzonte la possibilità di una proroga o, meglio, la possibilità di continua-re ad utilizzare la scheda carburante ancora fino a fine 2018. Non si tratterebbe, tuttavia, di una proroga “secca”, bensì della previsione di una sorta di doppio bina-rio: dal 1° luglio 2018 sarà ancora possibile continuare ad utilizzare la scheda carburanti, nonostante l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. La scheda carburanti non sarà più utilizzabile dal 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale entrerà in vigore l’obbligo generalizzato dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati. La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’art. 21 del decreto IVA. Da ciò si evince che nella fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita (come invece previsto per la compilazione della scheda carburan-te). Tali elementi rimarranno facoltativi. Per quel che concerne la conservazione delle fatture elettroniche, sia il cedente sia il cessionario do-vranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI (Sistema di Interscambio). Cessione di carburante e modalità di pagamento: La legge di Bilancio 2018 ha introdotto particolari disposizioni anche in merito alla deducibilità dei co-sti inerenti all’acquisto di carburanti e alla detraibilità dell’IVA agli stessi riferita. Nello specifico, è stato disposto che vengano utilizzati specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Con la circolare n. 8/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere ritenuti validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA sui costi di rifornimenti di carburante anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, laddove la spesa sia alla stessa ri-conducibile mediante “una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”. Ad esempio: I rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l’auto aziendale ma pagati con il loro bancomat o la loro carta di credito: se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato con strumento tracciabile (ad esempio bonifico) da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l’IVA sul costo del carburante.

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Circolare n.11

F24 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Sul sito www.inps.it > My INPS > Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti > posizione assicurativa > dati del modello F24, è disponibile il prospetto con gli importi dovuti a titolo di contri-buzione e dati utili per effettuare il versamento nonché stampare direttamente il modello F24. A questo servizio potete accedere tramite il Vostro codice PIN (che probabilmente sarà da rinnovare) La prima scadenza è il 16 maggio 2018. Vogliate cortesemente consegnare tale prospetto al nostro Studio in occasione della consegna del-la documentazione per la dichiarazione dei redditi.

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