ORARI UFFICI: Lun-Ven 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Circolare n.19

STAMPA REGISTRI IVA E LIBRO GIORNALE I registri Iva e libro giornale devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione delle dichiarazio-ni dei redditi. Per effetto della proroga di invio di queste ultime al 31 ottobre, i registri IVA e libro giornale relativi all’anno 2016 dovranno essere stampati entro il 31 gennaio 2018. Tuttavia la tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi registri risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. E’ una delle novi-tà introdotte in sede di conversione in legge nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018. NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA Le nuove regole sulla detrazione dell’IVA e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si ap-plicano alle fatture emesse e ricevute nel 2017. Il Decreto legge 50/2017 ha previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro an-teriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Si “suggerisce” quindi la registrazione della fatture passive 2017 entro la liquidazione del mese di dicembre (16/01/2018). Diversamente l’IVA sugli acquisti effettuati nel 2017 potrà essere detratta en-tro il 30 aprile 2018 (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017). Il contribuente che non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l’IVA pagata ri-sultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore. A seguito della riduzione dei termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione Iva, il Governo sta va-lutando la possibilità di inserire un emendamento nella legge di Bilancio 2018 che porti ad un anno il termine per detrarre l’Iva. LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E’ in fase di approvazione con la nuova legge di Bilancio il nuovo regime di tassazione per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al pos-sesso di partecipazioni qualificate. Dal 1° gennaio 2018, non ci sarà più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. A partire dal 1° gennaio 2018 – viene abrogata la distinzione tra il regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, estendendo così l’imposizione sostitutiva al 26% ad entrambe le fattispecie partecipative. Tuttavia, il prelievo del 26% anche sugli utili rinvenienti da partecipazioni qualificate trova applica-zione solo con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. Cosa succede quindi alle riserve di utili formatesi fino a tale data? Innanzitutto, il legislatore prevede una deroga alla nuova disciplina, secondo la quale vengono fatte salve le previgenti statuizioni riferite alla distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Con riferimento a tali utili continua ad applicarsi la tassazione progressiva con aliquote IRPEF su una base imponibile parziale. Mutuando anche al caso di specie quanto già previsto dall’art. 2, comma 4, D.M. 26 maggio 2017 sembra possibile sostenere che, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati ante 1° gennaio 2018, agli effetti della tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi si considera-no prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ed infine fino al 31 dicembre 2017. In via operativa, il disposto si traduce nella seguente situazione: in caso di distribuzione di riserve di utili ai soci, devono essere prioritariamente distribuite quelle generatisi entro il 31 dicembre 2007, con-correndo alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare; l’eventuale eccedenza concorrerà a tassazione nella misura del 49,72% per gli utili formatisi dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2016 ed infine per il 58,14% per quelli formatisi fino al 31 dicembre 2017. Altresì, come osservato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, la disposi-zione va coordinata con l’art. 47, comma 1, ultimo periodo, TUIR, il quale prevede che – indipenden-temente dalla delibera assembleare – si presumono a fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile di esercizio nonché le riserve di utili per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta. Ol-tremodo, tale disposizione si renderà applicabile solo ove le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili. Ne consegue che, in virtù di quanto specificato, la società emittente deve comunicare agli azionisti sia la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione sia quale regime fiscale debba essere loro appli-cabile. Variazione quota imponibile dei redditi da partecipazione qualificata al variare dell’aliquota IRES Fino al 2007          Dal 2008 al 2016        Dopo il 2017 Quota imponibile IRPEF        40%                    49,72%                        58,14% Aliquota IRES                          33%                    27,5%                          24% Tuttavia, laddove tale distribuzione avvenga dopo il 31 dicembre 2022, anche le riserve di utili for-mate prima del 2018 concorreranno a tassazione con l’applicazione della ritenuta alla fonte del 26% Novità e deroga nella legge di Bilancio 2018 Nuova           Utili percepiti dal 1° gennaio 2018 Regola           – imposta sostitutiva 26% Deroga          Utili da partecipazione qualificata prodotti al 31 dicembre 2017, distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Ad esempio Si supponga che una società distribuisca al socio possessore di una partecipazione qualificata alla data del 3 marzo 2019, una parte degli utili pari a 100.000 euro, accantonati a riserva e formatisi nei seguen-ti esercizi: 30.000 euro fino al 2007; 60.000 euro fino al 2016; 10.000 euro nel 2017. Supponiamo un’aliquota IRPEF del 43% con 2% di addizionali. Utile      Quota imponibile    Prelievo fiscale 30.000     12.000                       5.400 60.000     29.832                       13.424 10.000     5.814                          2.616 ________________________________________________________________ Totale                                   21.440 Diversamente se detta riserva viene distribuita a decorrere dal 2023, gli utili sconteranno la tassazione secca alla fonte del 26% =

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Circolare n.18

30 NOVEMBRE: INVIO LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2017 Entro il 30 novembre 2017 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello relativo ai dati della liquidazione IVA del 3° trimestre 2017. Tale invio dovrà essere fatto esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tra-mite intermediari abilitati. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Il nostro Studio è a Vs. disposizione per l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche. In tale caso dovete inviarci entro il 23 novembre: il file telematico generato dal Vs. gestionale di contabilità indicando nel frontespizio: “Codice fiscale dell’intermediario” : LCRMSM61L15E514H “Impegno alla trasmissione telematica”: codice 1 “Data dell’impegno”: data generazione file. o in alternativa il modello ministeriale compilato. ULTIME SCADENZE DELL’ANNO Sul nostro sito, nella sezione SCADENZARIO FISCALE, accessibile dalla Home page troverete le da-te delle ultime scadenze fiscali entro fine anno.

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Circolare n.17

DISEGNO DI LEGGE BILANCIO E AGEVOLAZIONI FISCALI ECOBONUS PER FINESTRE E CALDAIE Il disegno di legge di Bilancio 2018 ha previsto la riduzione dal 65% al 50% dell’ecobonus per il cam-bio di finestre, sostituzione caldaie con impianti a condensazione e installazione di schermature solari. BONUS PER SISTEMAZIONE GIARDINI Dovrebbe essere introdotto il bonus al 35% per la risistemazione dei giardini e aree verdi private, per un massimale di 5.000 euro. DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MOBILI Il disegno di legge estende, per un altro anno, la detrazione al 50% sulle ristrutturazioni edilizie “stan-dard” per un massimale di 96.000 euro; inoltre, è confermata la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici al 50%. SABATINI E SUPER AMMORTAMENTI Nella bozza di legge di Bilancio 2018 dovrebbe essere previsto il rifinanziamento della “nuova Sabati-ni” con una cifra pari a 330 milioni in 6 anni e la possibilità di fruire del super ammortamento anche per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri, camion e tir, mentre risulterebbero escluse le autovetture, an-che se usate come beni strumentali nell’attività di impresa.

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Circolare n.15

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE VIA PEC Il decreto-legge 193/2016 ha riconosciuto la facoltà per gli uffici dell’amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza attraverso l’invio di posta elettronica certificata, cd. PEC. Pertanto, Vi ricordiamo di verificare giornalmente la Vostra casella di posta elettronica certificata e di contattarci immediatamente qualora abbiate ricevuto delle comunicazioni o notifiche. Solleciatimo ciò in quanto, da parte nostra, ci potrebbero essere delle difficoltà a  svolgere delle prati-che legate alle comunicazioni da Voi ricevute qualora ne venissimo a conoscenza “sotto scadenza”.

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Circolare n.14

18 SETTEMBRE: INVIO LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2017 Entro il 18 settembre 2017 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello relativo ai dati della liquidazione IVA del 2° trimestre 2017. Tale invio dovrà essere fatto esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o trami-te intermediari abilitati. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Il nostro Studio è a Vs. disposizione per l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche. In tale caso dovete inviarci entro il 13 settembre: 1) il file telematico generato dal Vs. gestionale di contabilità indicando nel frontespizio: –    “Codice fiscale dell’intermediario” : LCRMSM61L15E514H –    “Impegno alla trasmissione telematica”: codice 2 –    “Data dell’impegno”: data generazione file. 2) o in alternativa il modello ministeriale compilato. PROROGA INVIO SPESOMETRO 1° SEMESTRE 2017 Con un recente Comunicato stampa del 1° settembre, è stata prorogata la scadenza dell’invio telemati-co dello spesometro relativo al 1° semestre 2017. La nuova scadenza è fissata per il 28 settembre 2017. Ragion per cui, coloro che usufruiscono del nostro servizio per l’invio di tali dati, sono invitati a tra-smetterci il file da inviare entro il 22 settembre. Ricordiamo le scadenze dei successivi invii: –    Liquidazione IVA 3° trimestre entro il 30/11/2017 –    Liquidazione IVA 4° trimestre entro il 28/02/2018 + spesometro 2° semestre 2017

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Circolare n.12

BONUS RENZI CON HOME BANKING – Nuove modifiche alle regole di invio dei modelli F24 Compensazione nei modelli F24: il bonus Renzi da 80 euro potrà essere compensato anche con l’invio del modello F24 tramite home banking. Questa è l’ultima novità dall’Agenzia delle Entrate arrivata in settimana. Il testo del D.L. 50/2017 indica chiaramente l’elenco dei crediti per i quali è necessaria la compensazio-ne mediante l’invio degli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, cioè Fisconline o Entratel. Tali crediti sono quelli da IVA, imposte sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP, crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazio-ne dei redditi. Il bonus Renzi di 80 euro non rientra in nessuna di queste categorie. Quindi un modello F24 che riporta nella colonna “crediti” il solo bonus Renzi può ancora essere inviato tramite home banking. Se invece il modello F24 contiene anche solo uno degli altri crediti sopra elencati, dovrà essere obbligatoriamente trasmesso tramite Fisconline o Entratel Ricordiamo che Fisconline può essere utilizzato direttamente da coloro (persone fisiche o società) che, nell’anno precedente, hanno avuto da modello 770, un numero di percipienti dichiarati (lavoratori di-pendenti + lavoratori autonomi) non superiore a 20. Entratel può essere utilizzato da coloro (persone fisiche o società) che, nell’anno precedente, hanno avuto da modello 770, un numero di percipienti dichiarati (lavoratori dipendenti + lavoratori autonomi) superiore a 20. Il nostro Studio, in qualità di intermediario abilitato, si mette a Vs. disposizione per l’invio telematico dei modelli F24 tramite in canale Entratel.

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Circolare n.10

INVIO LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2017 Entro il 31 maggio 2017 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate il modello relativo ai dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2017. Tale invio dovrà essere fatto esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o trami-te intermediari abilitati. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Il nostro Studio è a Vs. disposizione per l’invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche. In tale caso dovete inviarci: il file telematico generato dal Vs. gestionale di contabilità indicando nel frontespizio: “Codice fiscale dell’intermediario” : LCRMSM61L15E514H “Impegno alla trasmissione telematica”: codice 2 “Data dell’impegno”: data generazione file. o in alternativa il modello ministeriale compilato qui allegato unitamente alle istruzioni. Per i dati del 1° trimestre 2017 ENTRO IL 22 MAGGIO 2017 Ricordiamo le scadenze dei successivi invii: Liquidazione IVA 2° trimestre entro il 18/09/2017 + spesometro 1° semestre 2017 Liquidazione IVA 3° trimestre entro il 30/11/2017 Liquidazione IVA 4° trimestre entro il 28/02/2018 + spesometro 2° semestre 2017

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