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Circolare n.19

STAMPA REGISTRI IVA E LIBRO GIORNALE
I registri Iva e libro giornale devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione delle dichiarazio-ni dei redditi. Per effetto della proroga di invio di queste ultime al 31 ottobre, i registri IVA e libro giornale relativi all’anno 2016 dovranno essere stampati entro il 31 gennaio 2018.
Tuttavia la tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi registri risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. E’ una delle novi-tà introdotte in sede di conversione in legge nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018.
NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA
Le nuove regole sulla detrazione dell’IVA e sui termini di registrazione delle fatture di acquisto si ap-plicano alle fatture emesse e ricevute nel 2017.
Il Decreto legge 50/2017 ha previsto che le fatture di acquisto debbano essere annotate nel registro an-teriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Si “suggerisce” quindi la registrazione della fatture passive 2017 entro la liquidazione del mese di dicembre (16/01/2018). Diversamente l’IVA sugli acquisti effettuati nel 2017 potrà essere detratta en-tro il 30 aprile 2018 (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017). Il contribuente che non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l’IVA pagata ri-sultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore.
A seguito della riduzione dei termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione Iva, il Governo sta va-lutando la possibilità di inserire un emendamento nella legge di Bilancio 2018 che porti ad un anno il termine per detrarre l’Iva.

LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
E’ in fase di approvazione con la nuova legge di Bilancio il nuovo regime di tassazione per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al pos-sesso di partecipazioni qualificate.
Dal 1° gennaio 2018, non ci sarà più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
A partire dal 1° gennaio 2018 – viene abrogata la distinzione tra il regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, estendendo così l’imposizione sostitutiva al 26% ad entrambe le fattispecie partecipative.

Tuttavia, il prelievo del 26% anche sugli utili rinvenienti da partecipazioni qualificate trova applica-zione solo con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.
Cosa succede quindi alle riserve di utili formatesi fino a tale data?
Innanzitutto, il legislatore prevede una deroga alla nuova disciplina, secondo la quale vengono fatte salve le previgenti statuizioni riferite alla distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società o enti prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. Con riferimento a tali utili continua ad applicarsi la tassazione progressiva con aliquote IRPEF su una base imponibile parziale.
Mutuando anche al caso di specie quanto già previsto dall’art. 2, comma 4, D.M. 26 maggio 2017 sembra possibile sostenere che, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati ante 1° gennaio 2018, agli effetti della tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi si considera-no prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ed infine fino al 31 dicembre 2017.
In via operativa, il disposto si traduce nella seguente situazione: in caso di distribuzione di riserve di utili ai soci, devono essere prioritariamente distribuite quelle generatisi entro il 31 dicembre 2007, con-correndo alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare; l’eventuale eccedenza concorrerà a tassazione nella misura del 49,72% per gli utili formatisi dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2016 ed infine per il 58,14% per quelli formatisi fino al 31 dicembre 2017.
Altresì, come osservato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, la disposi-zione va coordinata con l’art. 47, comma 1, ultimo periodo, TUIR, il quale prevede che – indipenden-temente dalla delibera assembleare – si presumono a fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile di esercizio nonché le riserve di utili per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta. Ol-tremodo, tale disposizione si renderà applicabile solo ove le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili.
Ne consegue che, in virtù di quanto specificato, la società emittente deve comunicare agli azionisti sia la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione sia quale regime fiscale debba essere loro appli-cabile.

Variazione quota imponibile dei redditi da partecipazione qualificata al variare dell’aliquota IRES

Fino al 2007          Dal 2008 al 2016        Dopo il 2017
Quota imponibile IRPEF        40%                    49,72%                        58,14%
Aliquota IRES                          33%                    27,5%                          24%

Tuttavia, laddove tale distribuzione avvenga dopo il 31 dicembre 2022, anche le riserve di utili for-mate prima del 2018 concorreranno a tassazione con l’applicazione della ritenuta alla fonte del 26%

Novità e deroga nella legge di Bilancio 2018
Nuova           Utili percepiti dal 1° gennaio 2018
Regola           – imposta sostitutiva 26%

Deroga          Utili da partecipazione qualificata prodotti al 31 dicembre 2017,
distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Ad esempio
Si supponga che una società distribuisca al socio possessore di una partecipazione qualificata alla data del 3 marzo 2019, una parte degli utili pari a 100.000 euro, accantonati a riserva e formatisi nei seguen-ti esercizi:

  • 30.000 euro fino al 2007;
  • 60.000 euro fino al 2016;
  • 10.000 euro nel 2017.

Supponiamo un’aliquota IRPEF del 43% con 2% di addizionali.

Utile      Quota imponibile    Prelievo fiscale
30.000     12.000                       5.400
60.000     29.832                       13.424
10.000     5.814                          2.616
________________________________________________________________
Totale                                   21.440

Diversamente se detta riserva viene distribuita a decorrere dal 2023, gli utili sconteranno la tassazione secca alla fonte del 26% = 100.000 x 26% = 26.000 euro.

ULTIME SCADENZE DELL’ANNO
Sul nostro sito, nella sezione SCADENZARIO FISCALE, accessibile dalla Home page troverete le da-te delle ultime scadenze fiscali entro fine anno.

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