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Circolare n°1 del 16.01.2024

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LE NOVITÁ FISCALI DEL 2024

Modifica scaglioni Irpef

In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

Ritenute su bonifici e provvigioni

Dal 1° marzo 2024, passa dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

IVIE e IVAFE

A partire dal 1° gennaio 2024:

– l’aliquota ordinaria dell’IVIE passerà dall’attuale 0,76 all’1,06 per cento;

– l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo ma solo limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Rifinanziamento della nuova Sabatini

Il comma 256 invece rifinanzia con 100 milioni di euro per l’anno 2024 la nuova Sabatini. Nessuna modifica è apportata alla disciplina dell’agevolazione.

In estrema sintesi, si ricorda che la nuova Sabatini sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI), di beni strumentali materiali – macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware – o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

Superbonus al 70% per le spese sostenute dal 2024

Il 2024 ha portato a un netto ridimensionamento del superbonus.

Con la legge di Bilancio, infatti, non è arrivata la tanto attesa proroga delle aliquote al 110% e al 90%.

Dal 1° gennaio 2024, quindi, ha preso ufficialmente il via il nuovo impianto del superbonus, che prevede un ambito di applicazione soggettivo molto ristretto e una riduzione significativa della percentuale di detrazione.

In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta nella misura del 70% ed esclusivamente ai seguenti soggetti:

– condomini;

– persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;

– Onlus;

– Associazioni di volontariato;

– Associazioni di promozione sociale.

 

Si sottolinea che il superbonus continuerà anche nel 2025, ma con un’ulteriore diminuzione dell’aliquota, che passerà al 65%.

Superbonus al 70% anche per gli interventi “trainati”

Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, la stessa aliquota del 70% spetta, per le spese sostenute nel 2024, anche per gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.

Al riguardo, si ricorda che, secondo quando previsto dalla norma, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus.

Dal decreto “Salva spese” sanatoria per chi non riuscirà a terminare i lavori

Un’importante novità per i cantieri in corso che beneficiano del superbonus 110% o 90% è arrivata con il decreto “Salva spese” (D.L. n. 212/2023), entrato in vigore il 30 dicembre 2023.

Con il nuovo intervento normativo si introduce una “sanatoria” per chi non riuscirà a terminare i lavori.

Bonus abbattimento barriere architettoniche a perimetro ristretto

Nel 2024 si potrà fruire ancora del bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, che resterà in vigore fino alla fine del 2025.

Dal 2024 nuove condizioni per fruire del bonus mobili

Il nuovo anno ha portato anche nuove condizioni per fruire del bonus mobili, la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

In primo lugo, nel 2024 il bonus spetta a chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal           1° gennaio 2023.

Inoltre, per gli acquisti effettuati nel 2024, l’importo complessivo massimo di spesa detraibile è pari a 5.000 euro (contro gli 8.000 euro del 2023).

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2023, ovvero siano iniziati nel 2023 e proseguiti nel 2024, il limite di spesa (pari a 5.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2023.

 Quali sono gli ulteriori bonus edilizi disponibili

Per tutto il 2024 sono disponibili tutti gli altri bonus edilizi “minori”, che, secondo l’attuale disciplina, scadranno alla fine dell’anno.

Pertanto, nel 2024 continua ad essere fruibile la detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro.

Dal 2025, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con un tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per interventi edilizi volti alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti, fino al 31 dicembre 2024, è applicabile l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%.

Credito d’imposta beni immateriali 4.0

Il credito di imposta beni immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016), dunque, nel 2024 ha subito la riduzione di 5 punti percentuali dell’aliquota agevolativa.

Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 (non prenotati nel 2023) fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2024), il credito di imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 1058-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Credito d’imposta beni materiali 4.0

Per il credito di imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016), invece, nel 2024 le aliquote agevolative restano le medesime del 2023.

Ai sensi del comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

– 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

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