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Circolare n.6

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Circolare n° 6 del 23/02/2022
LE NOVITÀ DI FEIO IN PILLOLE

MINISTERO DEL LAVORO – NUOVA COMUNICAZIONE SINTETICA D’URGENZA
Il DM 4.1.2022 è intervenuto in materia di comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro, modificando le modalità di invio della comunicazione sintetica d’urgenza (modello “Unificato Urg”) di cui all’art. 4 co. 6 del DM 30.10.2007.
In pratica, nell’ipotesi in cui il mancato funzionamento del sistema informatico non consenta l’ordinario invio dei moduli “Unificato Lav” per l’assunzione del lavoratore nei termini previsti per legge, il datore di lavoro interessato potrà effettuare una comunicazione sintetica d’urgenza inviando il modulo “Unificato Urg” mediante nuove modalità telematiche in linea con le specifiche tecniche dettate dal Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 7.3.2005 n. 82).
Tal intervento normativo si è reso necessario in quanto il “fax service” del Ministero del Lavoro, previsto nella formulazione previgente dell’art. 4 co. 6 del DM 30.10.2007, non consentiva più l’accesso tramite SPID.
Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.

INL – COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI
Con la nota 11.1.2022 n. 29, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni per dare attuazione al nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell’attività lavorativa degli autonomi occasionali, introdotto dal DL 146/2021 nell’ambito del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 co. 1 del DLgs. 81/2008).
Dopo aver chiarito l’ambito di applicazione soggettivo di tale adempimento (che si applica ai committenti che operano in qualità di imprenditori), la nota chiarisce che:

  •  nell’attesa dell’aggiornamento degli applicativi, la comunicazione ex art. 15 co. 3 del DLgs. 81/2015 dovrà essere inviata all’ITL a mezzo email ordinaria, non certificata;
  •  l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21.12.2021) o, se avviati prima, ancora in corso all’11.1.2022. Per i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022 e per i rapporti iniziati dal 21.12.2021 e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18.1.2022 compreso;
  • se l’opera o il servizio non è compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

INPS – TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO OPZIONE DONNA
Con il messaggio 13.1.2022 n. 169, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle novità apportate dall’art. 1 co. 94 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” regolato dall’art. 16 del DL 4/2019.
In particolare, la misura indicata nella legge di bilancio 2022 estende la possibilità di accedere al trattamento in questione alle lavoratrici che hanno perfezionato entro il 31.12.2021 i requisiti previsti dalla normativa, vale dire un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, o di
59 anni, se lavoratrici autonome.

Sul punto, l’INPS ricorda che, con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del DL 78/2010. Inoltre, si precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

INPS – INDENNITÀ ALAS PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
L’INPS, con la circ. 14.1.2022 n. 8, ha fornito le istruzioni in merito all’indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’art. 66 co. 7 ss. del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), prevista per gli eventi di cessazione del rapporto intervenuti dal 1.1.2022.
L’Istituto precisa che sono destinatari della prestazione ALAS:

  • i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli ex art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97;
  • nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi ex art. 2 co. 1 lett. a), e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’art. 3 co. 1 punto 23- bis) del DLgs. Capo provvisorio dello Stato n. 708/47.

Per fruire dell’indennità, i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato nel sito Internet dell’INPS.

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA CIG COVID-19
L’INPS, con il messaggio 14.1.2022 n. 197, è intervenuto in merito all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fruibile – in via alternativa – dai datori di lavoro non agricoli del settore privato che decidono di non ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio.
In via preliminare, l’Istituto previdenziale osserva che l’efficacia di tale disposizione era subordinata ad apposita autorizzazione europea, rilasciata il giorno 8.12.2021, data in cui numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale COVID-19 disciplinate dalla L. 178/2020.

Nel merito, l’INPS chiarisce che i predetti datori di lavoro possono ugualmente accedere all’esonero in questione, previa rinuncia a una quota di esonero previsto dal DL 137/2020, con conseguente restituzione della medesima. Operativamente, l’Istituto rende noto che, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti con
riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nuovo codice causale “L906”, mentre per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, occorrerà utilizzare il nuovo codice causale “M904”.

MINISTERO DEL LAVORO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2022
È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2022 n. 13 il DM 23.12.2021, che definisce le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 4 del DL 317/87, applicabili ai lavoratori italiani operanti all’estero per Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini:

  • della determinazione del reddito di lavoro dipendente secondo il regime previsto dall’art. 51 co. 8-bis del TUIR, per coloro che prestano la loro attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
  • del rapporto per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, sostituendosi alle retribuzioni
    effettivamente erogate;
  • del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero
    ai sensi del DL 317/87.

INPS – LE NOVITÀ 2022 IN MATERIA DI APE SOCIALE
Con il messaggio 20.1.2022 n. 274, l’INPS è intervenuto in merito alle disposizioni in materia di Ape sociale previste dall’art. 1 co. 91 – 93 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), comunicando che, in virtù della proroga operata dalla predetta legge di bilancio, le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’anticipo
pensionistico a carico dello Stato sono riaperte già dallo scorso 18.1.2022.
Ai fini della presentazione delle domande, sono disponibili, nella sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito www.inps.it, anche i modelli per le attestazioni che i datori di lavoro – per poter richiedere l’APE sociale – devono rilasciare ai lavoratori appartenenti alla categoria delle lavorazioni gravose di cui all’art. 1 co.
179 lett. d) della L. 232/2016.
Sul punto, si ricorda che le disposizioni indicate nella legge di bilancio 2022, oltre a rinnovare il possibile accesso all’anticipo pensionistico introdotto dall’art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232 anche per l’anno 2022, prevedono l’eliminazione, ai fini del beneficio della misura, della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine
del godimento dell’intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) e, infine, estendono l’accesso all’Ape sociale anche ad altre categorie professionali che svolgono lavori gravosi.

 

INPS – LIMITI REDDITUALI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL 2022
Con la circ. 20.1.2022 n. 9, l’INPS ha rivalutato per l’anno 2022 i limiti di:

  • reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione (in ragione del tasso di inflazione programmato che, per il 2021, è pari allo 0,5%);
  • reddito mensili da considerare per l’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari (737,73 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato e 1.291,02 euro per due genitori ed equiparati)

In particolare, gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Dall’1.3.2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni ex art. 4 del DPR 797/55.

MINISTERO DEL LAVORO – INDENNITÀ A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA PESCA
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale il DM 13.1.2022 n. 1, attuativo della misura prevista dall’art. 1 co. 282 e 283 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio, relativa all’anno 2021.
Il decreto riconosce ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (ex L. 250/1958), un’indennità giornaliera onnicomprensiva per un importo massimo di:

  • 30,00 euro, nel limite di 40 giorni, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;
  • 30,00 euro, nei casi di fermo pesca obbligatorio.

Sotto il profilo operativo, il decreto definisce:

  • il termine entro il quale è possibile presentare le istanze di accesso alla misura, fissato per il 15.3.2022;
  • la modalità di presentazione delle istanze, attraverso il sistema telematico denominato “CIGSonline”;
  • le indicazioni, i documenti e gli allegati da inserire all’interno dell’istanza.

INAIL – ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
Con la circ. 20.1.2022 n. 6, l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative circa le nuove tutele contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale dipendente delle Fondazioni liricosinfoniche, in vigore dal 25.7.2021 (art. 66 del DL 73/2021, conv. 106/2021)
Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha chiarito che:

  • per i soggetti finora non assicurati la tutela assicurativa opera per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali denunciate a partire dal 25.7.2021;
  • per coloro che risultino già assoggettati alla tutela assicurativa in applicazione di precedenti disposizioni, questa opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere;
  • per regolarizzare la situazione del personale orchestrale non ancora assicurato, occorre indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28.2.2022 per l’autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25.7.2021 al 31.12.2021.

INPS – ELENCHI NOMINATIVI DEI BRACCIANTI AGRICOLI 2021
Con la circ. 25.1.2022 n. 11, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021 e sul beneficio del “trascinamento delle giornate” ex art. 21 co. 6 della L. 223/91.
Il beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2021, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione
dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali; riguarda i lavoratori occupati nell’anno 2021, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 102/2004, ricadente in un’area
dichiarata calamitata.

Entro il 25.2.2022:

  • le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità;
  • i concedenti devono inviare alle strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95”, per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE 2021 PER IL SETTORE SPORTIVO
Con la circ. 27.1.2022 n. 14, l’INPS ha fornito le prime indicazioni di carattere generale relative alla misura ex art. 3-quater del DL 146/2021, con cui si prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini dall’1.12.2021 al 31.12.2021 relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

I versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31.3.2022 (entro tale data dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e ricadenti nella sospensione).
La sospensione non riguarda gli adempimenti informativi e si applica ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS e alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

INPS – PROROGA 2022 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Facendo seguito alla decisione C(2022) 171 final della Commissione europea dell’11.1.2022, con il messaggio INPS 26.1.2022 n. 403 è stata comunicata la proroga fino al 30.6.2022 di alcune misure previste dalla legge di bilancio 2021.
In particolare, è stata prorogata l’applicazione:

  • della decontribuzione sud ex art. 1 co. 161 – 168 della L. 178/2020 fino al mese di competenza giugno2022;
  • dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 ex art. 1 co. 10 – 15 della L.178/2020 e di donne svantaggiate di cui ai co. 16 – 19 della medesima disposizione per gli event incentivanti che si verificheranno nel periodo ricompreso tra l’1.1.2022 e il 30.6.2022.

Inoltre, l’INPS sottolinea che, ai fini dell’applicazione dei benefici in trattazione, si dovrà tenere conto dei nuovi massimali di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1, ovverosia:

  • 290.000,00 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

INAIL – COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Con la nota 27.1.2022 n. 109, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato le nuove FAQ sull’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali (art. 14 del DLgs. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del DL146/2021).
Dopo aver ribadito che l’obbligo in questione riguarda solo i committenti che operano in qualità di imprenditori, l’INL precisa che:

  • tra i soggetti esclusi da tale obbligo vi sono i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa, gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale, le fondazioni ITS e le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
  • riguardo alle tipologie di rapporti di lavoro, l’obbligo non sussiste nei confronti delle prestazioni intellettuali, degli addetti alle vendite, dei procacciatori d’affari e dei lavoratori dello spettacolo. Il lavoro svolto da remoto non esonera dall’obbligo di comunicazione, salvo che non si tratti di prestazione intellettuale.

INPS – LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Con la circ. 28.1.2022 n. 15, l’INPS ha comunicato, relativamente all’anno 2022, i valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni pubbliche e private, aggiornati alla luce della variazione dell’indice ISTAT.
Con l’occasione, l’INPS ha individuato:

  • il minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 49,91 euro su base giornaliera;
  • il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a 27,73 euro;
  • la prima fascia di retribuzione pensionabile annua oltre il quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92 (conv. L. 438/92) è pari a 48.279,00 euro (4.023,00 euro su base mensile);
  • per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché
    per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 105.013,54 euro (arrotondato a 105.014,00 euro);
  • l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a 2.183,77 euro.

GOVERNO – NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-TER”
Con il DL 4/2022, c.d. “DL Sostegni-ter”, sono state introdotte novità anche in materia di lavoro e previdenza; tra queste si segnalano:

  • l’esonero ex art. 7 del DL 104/2020 per le assunzioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.3.2022 con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (l’esonero ha una durata limitata al periodo del contratto stipulato e non può superare i 3 mesi, ovvero 6 mesi in caso di conversione dei suddetti contratti);
  • l’esonero dal versamento del contributo addizionale ex art. 5 e 29 co. 8 del DLgs. 148/2015, in favore di datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022;
  • la proroga per le imprese con non meno di 1.000 lavoratori dipendenti, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del DL 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.3.2022.
    Il decreto interviene anche con specifiche modifiche al DLgs. 148/2015.

INPS – CONTRIBUTO PER I FIGLI DISABILI
Con il messaggio 31.1.2022 n. 471, l’INPS ha comunicato che già dall’1.2.2022 è possibile presentare domandaper la fruizione del contributo sperimentale per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità pari o superiore al 60% (art. 1 co. 365 della L. 178/2020), pari ad un importo massimo di 500,00 euro erogato dall’INPS.
In sede di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve indicare:

  • il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si richiede il contributo;
  • le modalità di pagamento (bonifico domiciliato presso ufficio postale o accredito su IBAN).

Per l’anno di riferimento con competenza 2022, il richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’opzione “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”. L’importo sarà corrisposto a ratei mensili.

INAIL – SOSPENSIONE DELL’AUTOLIQUIDAZIONE PER IL SETTORE SPORTIVO
Con la circ. 28.1.2022 n. 8, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative con riguardo al rinvio dei versamenti per il settore sportivo disposto:

  • dalla L. 215/2021 (di conversione del DL 146/2021), che ha previsto, in favore di determinati soggetti, la proroga dei termini dei versamenti in scadenza dall’1.12.2021 al 31.12.2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria. In proposito, l’INAIL evidenzia che, non risultando versamenti in scadenza, tale sospensione riguarda solo il pagamento dell’eventuale rata mensile (dicembre 2021) delle rateazioni ordinarie, che dovrà essere effettuato entro il 31.3.2022;
  • dall’art. 1 co. 923 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha sospeso i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1.2022 al 30.4.2022 in favore dei i soggetti che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel predetto periodo. Risulta quindi sospesa la presentazione della denuncia salari e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (c.d. “OT23”), nonché il versamento del premio di autoliquidazione, che dovranno essere effettuati entro il 30.5.2022.

INPS – CONTRIBUZIONE 2022 PER IL LAVORO DOMESTICO
Con la circ. 1.2.2022 n. 17, l’INPS, tenuto conto della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il 2020 e il 2021 (pari all’1,9%), ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.
Prima di passare all’esposizione in forma tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall’1.1.2022 al 31.12.2022 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali, l’Istituto previdenziale ha confermato:

  • l’applicazione degli esoneri previsti dall’art. 120 della L. 388/2000 e di quelli istituiti dall’art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005;
  • la minore aliquota dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari (contributo CUAF);
  • il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall’art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.

INPGI – MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER I GIORNALISTI
Con la circ. 2.2.2022 n. 1, l’INPGI ha fissato gli importi dei minimali e massimali retributivi e contributivi relativi alla gestione sostitutiva dell’AGO dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato (applicabili fino al 30.6.2022 per effetto del passaggio della funzione previdenziale svolta dall’Istituto all’INPS prevista dall’art. 1 co. 103 ss.
della L. 234/2021).
In particolare, per l’anno 2022, sono pari a:

  • 48,98 euro, il minimale retributivo giornaliero;
  • 46.184 euro, la fascia retributiva annua oltre la quale è dovuto il contributo aggiuntivo dell’1%;
  • 105.013,56 euro, il massimale annuo per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa, che si iscrivono all’INPGI dall’1.1.2017.

Inoltre, nella circolare in commento si precisa che sono applicabili fino al 30.6.2022 la decontribuzione Sud, l’esonero per le assunzioni di under 36 e donne svantaggiate di cui alla L. 178/2020, nonché l’esonero dello 0,8% ex art. 1 co. 121 della L. 234/2021 è fruibile mediante procedura DASM.

INL – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Con la nota 2.2.2022 n. 151, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito che, nel settore agricolo, per ottenere la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale non occorre assumere i lavoratori a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 3 mesi, potendo ricorrere anche a soluzioni contrattuali
diverse, compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa.
Per la revoca del provvedimento di sospensione, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” deve avvenire solo “di norma” mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part time al 50%, o a tempo determinato e pieno non inferiore
ai 3 mesi). Ciò implica la possibilità, in determinate ed eccezionali circostanze, di assumere retroattivamente i lavoratori anche con tipologie contrattuali subordinate, senza necessariamente rispettare il vincolo trimestrale previsto per la maxisazione.

APPROFONDIMENTI

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022
Con la nota 29.12.2021 sono state fornite dall’INAIL le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022 nonché un riepilogo delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Con la nota 29.12.2021 sono state fornite dall’INAIL le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022 con particolare riferimento alle riduzioni contributive.
Con l’occasione, l’Istituto assicuratore ha fornito un riepilogo delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
Fermo restando il termine del 16.2.2022 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021 è il 28.2.2022.
Invece, i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16.2.2022.
Nel merito, l’INAIL ricorda che i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici:

  • AL.P.I. on line, che calcola anche il premio dovuto;
  • Invio telematico Dichiarazione Salari.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.
Tramite il predetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

  • per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
  • per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

RATEIZZAZIONE
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16.2.2022, in 4 rate trimestrali:

  • ognuna pari al 25% del premio annuale;
  • dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2021 determinato dal MEF. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro i giorni (nota INAIL 29.12.2021 e nota INAIL 11.1.2022):

  • 16.5.2022;
  • 16.8.2022 (data utile per il pagamento 22.8.2022);
  • 16.11.2022.

In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato che, per l’anno 2021, è pari allo 0,10% (nota INAIL 11.1.2022).
I coefficienti per gli interessi sono pertanto:

  • per il 16.5.2022 – 0,00024384;
  • per il 16.8.2021 – 0,00049589;
  • per il 16.11.2021 – 0,00074795.

RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2022) devono inviare all’INAIL entro il 16.2.2022 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28 co. 6 del
DPR 1124/65), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022.
Analogamente, entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti”.
Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l’INAIL può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.
Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi “Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio “Visualizzazione elementi calcolo”.

 

RIDUZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO
Con la nota 29.12.2021, l’INAIL ha riepilogato le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022, come di seguito indicate:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
  • sgravio per il Registro internazionale (PAN);
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
  • riduzione per le imprese artigiane (PAT);
  • riduzione per Campione d’Italia (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone
    montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
  • incentivi per assunzioni ex art. 4 co. 8 – 11 della L. 92/2012 (PAT).

APPROFONDIMENTI

CONTRIBUZIONE 2022 PER IL LAVORO DOMESTICO
Con la circ. 1.2.2022 n. 17, l’INPS è intervenuto con riferimento alla contribuzione dovuta per i lavoratori domestici, riportando gli importi validi per quest’anno.
Con la circ. 1.2.2022 n. 17, l’INPS è intervenuto con riferimento alla contribuzione dovuta per i lavoratori domestici, indicando gli importi validi per il 2022 tenuto conto della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con riferimento al biennio 2020/2021.

VARIAZIONE DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
L’INPS ricorda che l’ISTAT ha rilevato, nella misura dell’1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.
Alla luce di tale variazione, sono state quindi determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.

ESONERI E CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
In via preliminare nella circolare si conferma la vigenza degli esoneri di cui all’art. 120 della L. 388/2000 (nella misura dello 0,8%) e all’art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (pari all’1%), previsti per il versamento dei contributi sociali per ANF (assegni al nucleo familiare) dovuti dai datori di lavoro alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
Trova ancora applicazione, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 co. 28 della L. 92/2012 e pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

VALORI CONTRIBUTIVI 2022
Ciò premesso, nella circ. 17/2022 vengono dunque riportati in formato tabellare:

  • i valori contributivi validi per tutto il 2022 (comprensivi della quota a carico del lavoratore);
  • nonché la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR).

In particolare, si segnala che per una retribuzione oraria effettiva di importo:

  • pari a 8,25 euro (retribuzione convenzionale 7,31 euro), l’importo del contributo orario è fissato a 1,46 euro comprensivi di quota CUAF (1,47 euro senza quota CUAF), ovvero a 1,56 euro in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all’art. 2 co. 28 della L. 92/2012 (1,57 euro senza quota CUAF).
  • compreso tra 8,25 e 10,05 euro (retribuzione convenzionale 8,25 euro), il contributo orario è pari a 1,6 euro comprensivo di CUAF (1,66 euro senza quota CUAF), ovvero a 1,76 euro se comprensivo di contributo addizionale (1,77 euro senza quota CUAF);
  • oltre 10,05 euro, il contributo orario è pari a 2,01 euro comprensivo di CUAF (2,02 euro senza quota CUAF), ovvero a 2,15 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,16 euro senza quota CUAF).

Infine, in presenza di un orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 5,32 euro, l’importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,06 euro (1,07 senza quota CUAF), ovvero di 1,14 euro in caso di applicazione del contributo addizionale previsto dalla L. 92/2012.

APPROFONDIMENTI

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AI TRATTAMENTO DI CIG COVID-19
Con il messaggio 14.1.2022 n. 197, l’INPS è intervenuto in merito all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), destinato ai datori di lavoro che decidono di non ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio.
Con il messaggio 14.1.2022 n. 197, l’INPS è intervenuto in merito all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fruibile – in via alternativa – dai datori di lavoro:

  • non agricoli del settore privato;
  • che decidono di non ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID- 19 previsti dalla medesima legge di bilancio.

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione della misura già illustrato in precedenza con la circ. 30/2021, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

DISCIPLINA NORMATIVA
L’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nel disporre ai co. 299 ss. ulteriori trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, prevede altresì, al successivo co. 306, in favore dei datori di lavoro non agricoli del settore privato che non richiedono tali trattamenti, il riconoscimento
dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del DL 104/2020:

  • per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane;
  • fruibili entro il 31.3.2021;
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

CRITICITÀ EVIDENZIATE DALL’INPS
Nel messaggio 197/2022 si evidenzia come l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con la Decisione C(2021) 9334 final in data 8.12.2021.
Sul punto, l’Istituto previdenziale osserva che, a tale data, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale COVID-19 disciplinate dalla L. 178/2020 e, pertanto, il possibile accesso – in via alternativa ai predetti trattamenti di CIG – all’esonero in questione.
Ora, con il messaggio in parola, l’INPS chiarisce che i predetti datori di lavoro possono ugualmente accedere all’esonero introdotto dal citato art. 1 co. 306 – 308 della L. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero previsto dal DL 137/2020, con conseguente restituzione della medesima.

 

DOMANDA DI ACCESSO ALL’ESONERO
Per beneficiare dell’esonero in argomento, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art. 1 co. 306 L.178/2020”, un’istanza al fine di:

  • richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020, dello sgravio art. 12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”;
  • dichiarare di avere usufruito, con riferimento al periodo di maggio e giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19;
  • indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Sul punto, l’INPS ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro in questione non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario con causale emergenziale COVID-19 di cui all’art. 1 co. 300 della L. 178/2020.
Inoltre, la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

GESTIONE UNIEMENS
Con riferimento alla gestione dell’agevolazione in argomento nell’ambito del flusso UniEmens, nel messaggio in esame si rende noto che, per esporre le quote di sgravio spettanti con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i datori di lavoro interessati dovranno:

  • valorizzare il nuovo codice causale “L906” (“Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”) all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento “CausaleACredito”;
  • indicare il relativo importo nell’elemento “ImportoACredito”.

Invece, per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’art. 12 co. 14 del DL 137/2020, i datori di lavoro interessati che non hanno già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, dovranno:

  • valorizzare, all’interno di “DenunciaIndividuale” e “AltreADebito”, nell’elemento “CausaleADebito” il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
  • indicare il relativo importo nell’elemento “ImportoADebito”.

Sul punto, l’INPS ricorda che il predetto codice di restituzione può essere esposto unicamente dai datori di lavoro con codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2022. Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, potranno recuperare lo sgravio spettante
avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

APPROFONDIMENTI

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO NEL DECRETO “SOSTEGNI-TER”
Con il DL 221/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale dal 31.12.2021 al 31.3.2022 e, nel contempo, disposte ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
È stato pubblicato, sulla G.U. 27.1.2022 n. 21, il DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Il provvedimento in parola dispone anche alcune significative misure in materia di assunzioni agevolate e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, il decreto in questione interviene con riferimento alle assunzioni agevolate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e introduce una serie disposizioni di interesse per le aziende che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, il provvedimento in esame prevede:

  • un temporaneo esonero dal versamento della contribuzione addizionale per le aziende che richiedono trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari;
  • la proroga fino al 31.3.2022 del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale;
  • modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali di cui al DLgs. 148/2015.

ASSUNZIONI INCENTIVATE NEI SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI
L’art. 4 co. 2 del DL 4/2022 riconosce l’esonero ex art. 7 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) per le assunzioni effettuate dall’1.1.2022 al 31.3.2022.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022.
L’esonero riguarda i datori di lavoro rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, l’esonero si applica in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei suddetti settori effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.
In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
L’art. 7 del DL 4/2022 riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento:

  • del contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/2015, la cui misura varia dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per effetto dell’art. 1 co. 195 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1.1.2025 il contributo addizionale troverà applicazione con aliquote ridotte del 6% e 9% a favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato;
  • della contribuzione addizionale ex art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015, connessa alle richieste di prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), pari al 4% della retribuzione persa.

PROROGA DELLA CIG PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
In via eccezionale, l’art. 22 co. 1 e 2 riconosce alle imprese con non meno di 1.000 lavoratori dipendenti e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 3 del DL 20.7.2021 n. 103.
Tale proroga è prevista per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.3.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L’art. 23 del DL “Sostegni-ter” apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015, prevedendo, tra le varie:

  • la reintroduzione – dopo la soppressione operata dalla legge di bilancio 2022 – dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, riconosciuto alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con
    almeno un’unità produttiva sita in un’area di crisi industriale ex art. 27 del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà;
  • una maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all’INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell’integrazione salariale;
  • il possibile svolgimento in modalità telematica della consultazione sindacale individuata nell’ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli artt. 14 e 24 del DLgs. 148/2015;
  • una modifica dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall’INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale;
  • l’estensione ai Fondi di solidarietà delle disposizioni ex art. 25-ter del DLgs. 148/2015, con cui si prevede l’obbligo di partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie;
  • l’indicazione di un parametro per determinare l’importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015.

APPROFONDIMENTI

RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Con la circ. 28.1.2022 n. 15, l’INPS ha fissato, per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni previdenziali dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la circ. 28.1.2022 n. 15, l’INPS ha comunicato – alla luce della variazione percentuale pari all’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo – con riguardo all’anno 2022, i valori:

  • del minimale di retribuzione giornaliera;
  • del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
  • gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in questione (ossia aprile 2022).

MINIMALE DI RETRIBUZIONE E CONTRIBUTIVO
Il minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari, per l’anno 2022, a 49,91 euro su base giornaliera, ossia il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore dall’ 1.1.2022, pari a 525,38 euro.
Con riguardo al minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere, l’importo è pari a 27,73 euro su base giornaliera.
Tale ultimo importo è altresì assunto come retribuzione convenzionale per gli equipaggi delle navi da pesca, così come disciplinate nel riordino pensionistico dei marittimi ex L. 413/84, mentre per i soci delle cooperative della piccola pesca ex L. 250/58, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, l’importo della retribuzione convenzionale per il 2022 è pari a 693,00 euro mensili (27,73 × 25 giorni).
Per i lavoratori in regime di part time è previsto uno specifico procedimento per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile; nel dettaglio, si moltiplica l’importo di 49,91 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il tutto per le ore settimanali.

Ad esempio, nel caso di un orario normale di 36 ore settimanali, articolate su 5 giorni, la retribuzione minima oraria sarà pari a 6,93 euro (49,91 × 5 /36).

ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL’1%
Con riferimento poi alla quota di contribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3- ter del DL 384/92, la circolare ricorda che la prima fascia di retribuzione pensionabile annua risulta pari, per questo anno, a 48.279,00 euro (4.023,00 euro su base mensile).

MASSIMALE ANNUO 2022
In aumento anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2 co. 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, il cui importo, per l’anno 2022, è pari a 105.013,54 euro (arrotondato a 105.014,00 euro).

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FIGURATIVI
La circolare in esame indica poi il nuovo limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di 525,38 euro per l’anno 2022, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 210,15 euro.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ 2022
Infine, l’INPS comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del DLgs. 151/2001, è pari, per l’anno 2022, a 2.183,77 euro.

APPROFONDIMENTI

IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL 2022

Il DL 146/2021 (DL fisco-lavoro), la legge di bilancio 2022 e il DL “Sostegni-ter” contengono misure volte, da un lato, a ridurre l’onere contributivo a carico dei datori di lavoro, sostenendo e promuovendo così l’occupazione e, dall’altro, sostenere il reddito di specifiche categorie di lavoratori.

Il DL 21.10.2021 n. 146 (DL “fisco-lavoro”), la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e il DL 4/2022 (DL Sostegni-ter) prevedono alcune misure agevolative a sostegno dell’occupazione, che consistono principalmente in esoneri contributivi in caso di

  • assunzione di lavoratori subordinati da imprese in crisi, di lavoratori con disturbo dello spettro autistico, nonché di giovani con contratto di apprendistato di primo livello;
  • costituzione di specifiche società cooperative.
  • Viene altresì esteso l’ambito operativo dello sgravio contributivo in caso di assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza, consentendo di fruire dell’esonero anche in caso di assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato anche parziale.

Inoltre, sono previste misure agevolative anche per lavoratori subordinati e autonomi, quali:

  • un esonero della quota IVS a carico dei lavoratori subordinati pari allo 0,8% per il 2022;
  • la decontribuzione per le lavoratrici madri che terminano il periodo di congedo obbligatorio dimaternità;
  • la non imponibilità contributiva della retribuzione percepita dai lavoratori con disturbo dello spettroautistico assunti da start up a vocazione sociale;
  • L’estensione anche per il 2022 dell’esonero in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoliprofessionali under 40.

In merito ai benefici legati all’assunzione di personale si segnala l’introduzione di un contributo mensile – pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato – in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del DLgs. 14.9.2015 n. 148.

Vengono inoltre previste ulteriori agevolazioni contributive non legate all’assunzione di personale, tra cui l’estensione anche per il 2022 dell’esonero dal versamento del c.d. “ticket licenziamento”, nonché della quota di TFR, di cui all’art. 43-bis del DL 28.9.2018 n. 109.
Infine, l’art. 4 co. 2 del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter) riconosce l’esonero ex art. 7 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) per le assunzioni effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali dall’1.1.2022 al 31.3.2022.

INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI
L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 interviene in favore dei lavoratori di imprese in crisi estendendo, ai datori di lavoro privati, l’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 10 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per l’assunzione di giovani under 36.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo del 100% (con esclusione dei premi INAIL) i datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.

Datori di lavoro

La norma estende l’esonero per i lavoratori under 36, pertanto possono beneficiare i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sarebbero, di contro, esclusi dall’agevolazione: la Pubblica Amministrazione;

le imprese del settore finanziario, che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.

Lavoratori

Possono essere assunti beneficiando dell’esonero contributivo del 100% i lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

La novità principale riguarda l’aspetto anagrafico del lavoratore. Mentre l’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 riguarda solamente i lavoratori che non hanno compiuto il 30° anno di età, l’art. 1 co. 119 della

L. 234/2021 riconosce tale esonero ai lavoratori subordinati di imprese in crisi a prescindere dalla loro età anagrafica (in sostanza, anche per i lavoratori che hanno un’età maggiore di 36 anni).

Misura

L’esonero in questione è riconosciuto:

  • nella misura del 100%;
  • per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Considerato l’espresso richiamo al solo co. 10 dell’art. 1 della L. 178/2020

e non ai successivi co. 11 – 15, l’esonero in argomento potrebbe non essere esteso a 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle Regioni del meridione (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Ai sensi del “nuovo” art. 8 co. 1 del DL 28.1.2019 n. 4, modificato dall’art. 1 co. 74 lett. g) n. 1 della L. 234/2021, l’incentivo all’assunzione previsto dall’art. 8 del DL 28.1.2019 n. 4 per i datori di lavoro che assumano percettori di Rdc a tempo pieno e indeterminato (anche mediante il contratto di apprendistato) viene esteso anche ai
datori di lavoro che procedano all’assunzione di tali lavoratori con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.
L’incentivo è fruibile sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto
dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780,00 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
Inoltre, il “nuovo” art. 8 co. 1-bis del DL 28.1.2019 n. 4, inserito dall’art. 1 co. 74 lett. g) n. 2 della L. 234/2021 riconosce poi, alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di Rdc a seguito di  specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro, che viene decurtato da quello previsto per quest’ultimo.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’art. 1 co. 645 della L. 234/2021 proroga anche per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Lo scopo rimane quello di promuovere l’occupazione giovanile.

 

Datori di lavoro

Il beneficio riguarda i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, che assumono nel corso del 2022 giovani con un contrattato di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. di “primo livello”), ex art. 43 del DLgs. 81/2015.

Misura

L’incentivo in esame consiste in un esonero contributivo totale, ovverosia del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296.

L’esonero trova applicazione per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE COOPERATIVE DI LAVORATORI
L’art. 1 co. 253 e 254 della L. 234/2021 prevede anche una specifica misura agevolativa in favore delle società cooperative, che si sostanzia in un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L’esonero non trova applicazione sui premi e sui contributi dovuti all’INAIL.
La misura si prefigge lo scopo di salvaguardare l’occupazione e di assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali alle società cooperative.
Destinatari della misura sono le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dall’1.1.2022, ai sensi dell’art. 23 co. 3-quater del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134.
Il citato co. 3-quater prevede – per la finalità di cui alla lett. c-ter) del co. 2 dell’art. 23 (ovverosia salvaguardare l’occupazione e dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali) – che possano essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese:
• in forma di società cooperativa;
• costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in
cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

L’esonero in questione è riconosciuto:
• nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
• per una durata massima di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa;
• nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile.

RIDUZIONE DELLO 0,80% DELLA QUOTA IVS A CARICO DEL LAVORATORE PER IL 2022
L’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 introduce, per il solo anno 2022, un esonero contributivo parziale sulla quota IVS a carico del lavoratore.
Possono fruire dell’esonero parziale i soggetti aventi un rapporto di lavoro dipendente, mentre non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico. Per tale categoria, pertanto, il carico contributivo per il lavoratore rimane invariato.
L’agevolazione consiste in un esonero dello 0,8% da applicare:

  • sulla quota invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico del lavoratore;
  • per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022.

Considerato che per la generalità dei lavoratori la quota IVS a loro carico risulta pari a 9,19%, l’aliquota applicabile per il solo anno 2022 risulta pari a 8,39%.
L’esonero in argomento è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692,00 euro mensile, maggiorato del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre, per un totale su base annua computato su 13 mensilità di 35.000,00 euro.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI
L’art. 1 co. 137 della L. 234/2021 introduce, in via sperimentale per l’anno 2022, una specifica agevolazione contributiva in favore delle lavoratrici madri, volta a sostenere il reddito e favorire il rientro della stessa sul posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Sono dunque interessate dall’agevolazione in questione le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità. La misura si sostanzia in un esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della lavoratrice.
L’esonero è riconosciuto per un anno e decorre dalla data di rientro nel posto di lavoro della lavoratrice dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

MISURE AGEVOLATIVE PER I LAVORATORI CON AUTISMO
L’art. 12-quinquies del DL 146/2021 introduce specifiche misure agevolative, sia fiscali sia previdenziali, in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico (di cui alla L. 18.8.2015 n. 134) assunti da una start up a vocazione sociale ex art. 25 co. 4 del DL 18.10.2012 n. 179, nonché per i datori di lavoro che assumono detti lavoratori.
Le misure per i lavoratori riguardano:
• la composizione della retribuzione;
• l’esenzione fiscale e previdenziale della retribuzione percepita.
Il co. 5 della norma in argomento riconosce poi un incentivo ai datori di lavoro in caso di assunzione di un lavoratore con disturbi dello spettro autistico.
La misura:
• consiste in un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 36 mesi, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• è concessa dietro domanda del datore di lavoro;
• potrà essere fruita dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP
L’art. 1 co. 520 della L. 234/2021 estende, anche per l’anno 2022, l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) in favore dei lavoratori agricoli autonomi, in particolare:
• coltivatori diretti (CD);
• imprenditori agricoli professionali (IAP).
La misura è analoga a quella prevista dall’art. 1 co. 33 della L. 178/2020, la quale aveva invece previsto la proroga dell’esonero in argomento per l’anno 2021.
Destinatari della misura sono dunque i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP):
• che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale;
• per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e
il 31.12.2022.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento:
• della contribuzione della quota per IVS;
• del contributo addizionale di cui all’art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160, cui è tenuto l’IAP e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi dall’esonero il contributo di maternità e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
L’accesso alla misura sarà subordinato alla presentazione di apposita istanza di ammissione al beneficio, la quale dovrà essere resa disponibile dall’INPS con apposita circolare.
Per le istanze che hanno avuto un esito positivo, l’esonero sarà applicato in sede di tariffazione.

ASSUNZIONI INCENTIVATE NEI SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI
L’art. 4 co. 2 del DL 4/2022 riconosce l’esonero ex art. 7 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali dall’1.1.2022 al 31.3.2022.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022.
L’esonero si applica in caso di assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei suddetti settori effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
L’agevolazione consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.
In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

 

 

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